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coll’atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.

Sezione II.

Della Riduzione delle Donazioni e dei Legati.

920. Le disposizioni, tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta quota al tempo in cui si apre la successione.

921. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà essere domandata che da quelli a vantaggio dei quali la legge ha stabilito la riserva, dai loro eredi o aventi causa da essi: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto, non potranno domandare tale riduzione, nè approfittarne.

922. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi secondo il loro stato all’epoca delle donazioni e del loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi.

923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie; e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall’ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle più antiche.

Argum. ex l. 24, ff. qui et a quibus manumiss. liberi non fiunt. L. 16, §. 2, de jure patronatus.

924. Se la donazione fra vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei successibili, potrà questi ritenere sui beni donati il valore di quella porzione,