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1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi nei modi qui sopra enunciati negli articoli 1082. 1084. e 1086. saranno pure senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla sua discendenza.

1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi a contemplazione del loro matrimonio, saranno al tempo dell’apertura della successione del donante, riducibili alla porzione di cui la legge gli permetteva di disporre.

CAPO IX.

Delle Disposizioni fra conjugi per contratto di Matrimonio, o durante il Matrimonio.

1091. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l’uno dei due all’altro quelle donazioni che giudicheranno a proposito, sotto le modificazioni in appresso indicate:

Leg. 27, ff. de donationibus inter virum et uxorem; l. 1, §. 1, ff. de donationibus.

1092. Qualunque donazione fra vivi de’ beni presenti, fatta fra sposi per contratto di matrimonio, non s’intenderà fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa, e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni.

V. leg. 9, cod. de donationibus inter virum et uxorem.

1093. La donazione dei beni futuri o dei beni presenti e futuri, fatta fra gli sposi per contratto di matrimonio, o da un solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole stabilite nel capo precedente, rispetto a tali donazioni che loro venissero fatte da terze persone, eccetto che non sarà trasmissibile ai figlj nati dal matrimonio, in caso di premorienza del conjuge donatario al conjuge donante.

1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio, potrà nel caso in cui non lasciasse nè figlj nè discendenti da questi, disporre