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in favore dell’altro conjuge, della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre in favore di un estraneo, e potrà pure lasciare l’usufrutto della totalità di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi.
E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse figlj o discendenti da essi, potrà donare all’altro conjuge, o una quarta parte dei suoi beni in proprietà, ed una quarta in usufrutto, o la metà di tutti i suoi beni soltanto in usufrutto.
1095. Il minore non potrà, per contratto di matrimonio, donare all’altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll’approvazione ed assistenza di coloro il cui assenso è prescritto per la validità del suo matrimonio; mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all’altro conjuge.
V. l. 1, cod. si adversus donationem; l. 1, cod. si adversus dotem. l. 9, §. 1, ff. de minoribus.
1096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, durante il matrimonio, quantunque qualificata per donazione fra vivi, potrà sempre revocarsi.
La revoca potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice.
Queste donazioni non saranno revocabili per la sopravvenienza dei figlj.
L. 1, l. 32, §. 2; ff. de donationibus inter virum et uxorem.
1997. I conjugi, durante il matrimonio, non potranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto.
1998. Il marito o la moglie che avendo figlj di altro matrimonio, ne contrarrà un secondo od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte eguale alla minore che sia per pervenire ad uno de’ figlj