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i beni precedentemente donati rimarranno gravati di questa obbligazione, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni fatte a loro favore, e di rinunciare alla seconda per attenersi alla prima, quand’anche essi offrissero la restituzione de’ beni compresi nella seconda disposizione.
1053. I diritti de’ chiamati saranno esercibili al tempo in cui, per qualsivoglia causa, cesserà il godimento de’ beni per parte del figlio, del fratello, o della sorella gravati di restituzione: l’abbandono anticipato del godimento de’ beni in favore dei chiamati, non potrà pregiudicare ai creditori del gravato anteriori all’abbandono.
L. 6, in princ.; l. 19, ff. de his quae in fraudem creditorum. — V. l. 10 et 50, ff. ad senatus-consultum Trebellianum.
1054. Le mogli de’ gravati non potranno avere, sui beni da restituirsi, alcuna azione sussidiaria, in caso d’insufficienza di beni liberi, che pel solo capitale del denaro portato in dote, e nel caso soltanto in cui il testatore lo avesse espressamente ordinato.
L. 3 cod. communia de legatis et fideicommissis; l. 22, §. 4, ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l. 6, cod. eod. — Novell. 39, cap. 2. — Authentic. res quae, cod. communia de legatis.
1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà, collo stesso atto, o con un posteriore, in autentica forma, nominare un tutore incaricato dell’esecuzione di tali disposizioni: questo tutore non potrà essere dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione sesta del capo secondo del titolo della Minor età, della Tutela e dell’Emancipazione.
1056. In mancanza di questo tutore, ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o s’egli è minore, pel suo tutore, nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante, o