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per i debiti dell’eredità, eccettuati i casi della riduzione del legato, come è stato sopra disposto, ed eccettuata l’azione ipotecaria dei creditori.

Leg. 7, cod. de hæreditariis actionibus.

Sezione VII.

Degli Esecutori testamentarj.

1025. Il testatore potrà nominare uno o più esecutori testamentari.

Leg. 28, §. 2, cod. de episcopis; l. 17, ff. de legatis 1.°

1026. Potrà loro accordare l’immediato possesso di tutti o di parte soltanto dei suoi beni mobili; ma un tal possesso non potrà oltrepassare un anno ed un giorno, da computarsi da quello della sua morte.

Quando non l’abbia loro accordato, non lo potranno pretendere.

V. Argum. ex l. 78, §.1, ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l. 26, §. 1, ff. quando dies legati cedat. l. 17, ff. de legatis 2.° l. 9, ff. de alimentis et cibariis legatis; l. 28, cod. de episcopis et clericis.

1027. L’erede potrà far cessare il detto possesso, offerendosi a consegnare agli esecutori testamentarj una quantità di denaro bastante al pagamento dei legati dei mobili, o giustificando d’averli soddisfatti.

1028. Quegli che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

1029. La donna maritata non potrà accettare il carico di esecutrice testamentaria, senza il consenso del marito.

Se la medesima è separata di beni, tanto in forza del contratto di matrimonio, come per sentenza, potrà assumere il detto carico, coll’assenso del marito, od in caso di rifiuto coll’autorizzazione giudiziale, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 217 e 219, al titolo del Matrimonio.

1030. Il minore non potrà essere esecutore testamentario