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L. 4, cod. Theodos. de donationibus. — Paul. sent. lib. 4, tit. 1, §. 15, — L. 1; l. 28; l. 35, §. 5, cod. de donationibus. — Contr. Argum. ex l. 20, cod. de pactis. L. 2, §. 6; l. 35, §. 1 et 2, ff. de donationibus. L. 1; l. 28; l. 35, §. 5, cod. eod.

939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d’ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione e l’accettazione, non che la notifica dell’accettazione che si fosse fatta con atto separato, dovrà eseguirsi negli ufficj delle ipoteche esistenti nel circondario, in cui sono situati i beni.

L. 25, 27, 30, 32 et 36, §. 3, cod. de donationibus.

940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie; se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione.

Allorchè la donazione sarà fatta a persone d’età minore od interdette, od a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza dei tutori, curatori od amministratori.

941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da tutti gli aventi interesse, eccettuati però coloro che hanno l’obbligo di far eseguire la trascrizione, o che hanno causa da questi, ed eccettuato pure il donatore.

Argum. ex l. 1, ff. de dolo malo. L. 14, cod. de rei vindicatione.

942. I minori, gl’interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in intiero per mancanza d’accettazione o di trascrizione delle donazioni, salvo ad essi il regresso contro i loro tutori o mariti, se compete, e senza che possa farsi luogo alla restituzione in intiero, quando anche i detti tutori e mariti fossero insolvibili.