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per il rilascio è stata fatta dentro l’anno dopo tale epoca; altrimenti questo godimento non incomincerà che dal giorno della domanda giudiziale, o da quello in cui si sarà volontariamente acconsentito al rilascio.
1006. Quando alla morte del testatore non vi saranno eredi ai quali la legge riserva una quota parte dei suoi beni, il possesso dei medesimi, seguita la morte, passerà ipso jure ed immediatamente nel legatario universale, senza che sia tenuto a domandarne il rilascio.
1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell’apertura, e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaro da lui deputato.
Se il testamento è nella forma mistica, la sua presentazione, l’apertura, la descrizione e deposito saranno fatti nella stessa maniera; ma l’apertura non potrà farsi, se non in presenza di quei notari e testimonj che hanno segnato l’atto di soprascrizione, i quali si troveranno nel luogo, o che vi saranno chiamati.
L. 1, §. 1; l. 4, ff. testamenta quemadmodum aperiantur. L. 18 et 23, cod. de testamentis. L. 41, cod. de episcopis et clericis.
1008. Nel caso dell’articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico, il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso, con un decreto del presidente esteso appiè dell’istanza, cui sarà unito l’atto del deposito.
1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede, cui la legge riserva una quota parte dei beni, sarà tenuto per i debiti e pesi dell’eredità