Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/168

791. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunciare all’eredità d’un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale successione.

Leg. 3, cod. de collationibus; l. 16, ff. de suis et legitimis hæredibus; l. 35, §. 1, cod. de inofficioso testam.; l. 10, 21 et 30, cod. de pactis. l. 4, cod. de inutilibus stipulation. V. Cujac. in l. 26, ff. de verborum obligationib.

792. Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti effetti spettanti ad un eredità, decadono dalla facoltà di rinunciarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinuncia, senza che possano pretendere alcuna parte negli effetti sottratti o nascosti.

Leg. 71, §. 4, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate.

Sezione III.

Del Beneficio dell’inventario, de’ suoi effetti, e delle obbligazioni dell’erede beneficiato.

793. La dichiarazione d’un erede il quale non vuole assumere questa qualità che col beneficio dell’inventario, deve essere fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel distretto in cui si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia.

794. Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell’eredità nelle forme regolate dalle leggi sopra la procedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso.

Leg. 22, §. 2, cod. de jure deliberandi.

795. L’erede deve fare l’inventario entro tre mesi computabili dall’aperta successione.

Ha inoltre un termine di quaranta giorni per deliberare sull’accettazione o rinuncia dell’eredità, i quali incominciano a decorrere dal giorno della scadenza dei tre mesi accordati per l’inventario, o dal