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786. La parte di quello che rinuncia si accresce ai suoi coeredi: se è solo si devolve al grado susseguente.

L. 59, §. 3; l. 63, et 66, ff. de haeredibus instituendis; l. unica, §. 10, cod. de caducis tollendis.

787. Non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunciato: se il rinunciante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunciano, subentrano i figlj per diritto proprio e succedono per capi.

788. I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, luogo, e stato del loro debitore.

In questo caso la renuncia è annullata non in favore dell’erede che vi ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori, e per la concorrente quantità dei loro crediti.

L. 6, ff. de his quae in fraudem creditorum.

789. La facoltà di accettare o rinunciare ad una eredità, si prescrive col decorso del tempo richiesto per la più lunga prescrizione dei diritti sui beni immobili.

L. 4, cod. in quibus causis cessat longi temporis praescriptio; l. 3, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum.

790. Sino a che il diritto di accettare un’eredità non è prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, possono quegli ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell’eredità, tanto in vigore della prescrizione quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all’eredità giacente.

Leg. 6, cod. de repudianda vel abstinenda hæreditate; leg. 10, §. 3, de vulgari et pupillari substitutione.