Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/171

a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questo dovere.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co’ suoi proprj beni, che solamente fino alla concorrenza di quelle somme, delle quali egli risulti debitore per residuo.

V. Fabr., in cod., lib. 6, tit. 11, definit. 30.

804. Egli non è tenuto che per mancanze gravi commesse nell’amministrazione di cui è incaricato.

Argum. ex l. 22, §. 5, ff. ad senatus-consult. Trebellian., l. 24, §. 5, ff. soluto matrimon.

805. Non può vendere i mobili dell’eredità, che col mezzo di un pubblico ufficiale agl’incanti, e dopo le solite affissioni e pubblicazioni.

Se gli presenta in natura, non è obbligato che per la diminuzione del loro valore, o per la deteriorazione cagionata dalla sua negligenza.

806. non può vendere gl’immobili, che nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura: è tenuto ad assegnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere.

Leg. 22, §. 4, 5 et 6, cod. de jure deliberandi.

807. È tenuto, se così vogliono i creditori od altre persone aventi interesse, di prestare idonea e sufficiente cauzione per il valore de’ mobili compresi nell’inventario, e per quella parte del prezzo degli immobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj.

Mancando egli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed il loro prezzo è depositato, come pure la parte non assegnata del prezzo degl’immobili, per essere il tutto impiegato a soddisfare i pesi ereditarj.

808. Se vi sono opposizioni per parte de’ creditori, l’erede beneficiato non può pagare che secondo l’ordine ed il modo determinato dal giudice.