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Le eredità devolute ai minori, ed agl’interdetti, non possono validamente accettarsi, se non secondo il disposto dal titolo della Minor età, della Tutela, e dell’Emancipazione.

777. L’effetto dell’accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione.

L. 54 ff. de adquirenda vel omittenda haereditate; l. 138 et 139 ff. de regulis juris.

778. L’accettazione può essere espressa, o tacita: è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato; è tacita, quando l’erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare, se non nella qualità di erede.

L. 20, l. 42, §. 2; l. 78; l. 86, §. 2, l. 88, ff. de adquir. vel omittenda haeredit.; l. 2 et 10 cod. de jure deliberandi; l. 1, 2 et 4, cod. de repudianda vel abstinenda haeredit.; l. 14, ff. de bonorum possessione. Ulp. Fragm. tit. 22, §. 26.

779. Gli atti semplicemente conservatorj, di vigilanza e d’amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione d’eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede.

L. 20, §. 1; l. 78, ff. de adquirenda vel omittenda haereditate.

780. La donazione, la vendita, o la cessione che uno dei coeredi faccia de’ suoi diritti di successione, sia ad un estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l’accettazione dell’eredità per sua parte.

Lo stesso ha luogo, 1. per la rinuncia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de’ suoi coeredi.

2. Per la rinuncia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinuncia.

L. 24, ff. de adquir. vel omitt. haeredit.; l. 6,