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800. L’erede, benchè siano scorsi i termini accordati dall’articolo 795, e quelli concessi dal giudice in conformità all’articolo 798, ha nondimeno la facoltà di fare l’inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d’altronde verun atto proprio di erede, o se non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice.

Argum. ex l. 10, ff. de jure delib., et l. 9, cod. eod. — Contrar. argum. ex l. 12, 13 et 14, ff. de except. rei judicatæ.

801. L’erede ch’è colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede, omesso di descrivere nell’inventario alcuni effetti appartenenti all’eredità, è decaduto dal beneficio dell’inventario.

Leg. 22, §. 10 et 12, cod. de jure deliberandi. — Novell. 1, cap. 2, §. 2.

802. L’effetto del beneficio dell’inventario consiste nel dare all’erede il vantaggio,

1.° Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj, se non fino alla concorrente somma del valore dei beni ad esso pervenuti, ed anche che possa liberarsi dal pagamento dei debiti coll’abbandonare tutti i beni dell’eredità ai creditori ed ai legatarj.

2.° Che non siano confusi i suoi beni proprj con quelli dell’eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento dei suoi crediti.

Leg. 22, §. 4 et 9, de jure deliberandi; l. 48, ff. ad legem Falcidiam.

803. L’erede beneficiato è incaricato di amministrare i beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatarj.

Non può essere costretto al pagamento co’ beni suoi proprj che dopo essere stato costituito in mora