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ammessa, la divisione si fa per stirpi. Se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

Novell. 118, cap. 1.

744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente o civilmente.

Si può rappresentare quello alla cui successione siasi rinunciato.

Argum. ex l. 7, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris; l. 2, §. 7, ff. de administratione et peric. tutor. — Novell. 118, cap. 1. — V. Bartol. in l. 94, ff. de acquirenda hæreditate.

Sezione III.

Delle successioni che si deferiscono ai Discendenti.

745. I figlj o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi, ed alle avole od altri ascendenti senza distinzione di sesso, nè di primogenitura, e ancorchè essi siano procreati da differenti matrimonj.

Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quando sono tutti nel primo grado o chiamati per proprio diritto: succedono per stirpi, quando vengono o tutti od alcuni di essi per rappresentazione.

Novell. 118, cap. 1. — Authentic. in successione, cod. de suis et legitimis liberis; leg. 11, cod. familiæ erciscundæ.

Sezione IV.

Delle Successioni che si deferiscono agli Ascendenti.

746. Se il defunto non ha lasciato nè figlj, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione si divide per metà tra gli ascendenti della linea paterna e gli ascendenti della linea materna.

L’ascendente che si ritrova nel grado più prossimo, conseguisce la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gli altri.