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mentre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretesa contro la loro eredità.

765. L’eredità del figlio naturale morto senza prole, è devoluta al padre od alla madre che l’avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.

L. 2, §. 1, ff. ad senatus consult. Tert. et Orphit.; l. 2, 4, et 8, ff. unde cogn.

766. In caso di premorienza del padre e della madre del figlio naturale, i beni che questi avesse ricevuto dai medesimi, passano ai fratelli o sorelle legittimi, quando si trovano in natura nella di lui eredità: le azioni di ricupera, se ve ne sono, ovvero il prezzo dei detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e sorelle legittimi. Tutti gli altri beni passano ai fratelli e sorelle naturali, od ai loro discendenti.

Sezione II.

Dei Diritti del Conjuge superstite, e del Fisco.

767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figlj naturali, i beni della sua eredità appartengono al consorte non separato da esso per divorzio il quale gli sopravvive.

L. unica, ff. unde vir et uxor. — L. unica cod. eod. V. Novell. 53, cap. 16, Novell. 117, cap. 5. — Authentica praeterea, cod. unde vir. et uxor.

768. In mancanza di conjuge superstite, l’eredità si acquista dal Fisco.

L. 1, 2, 3, 4 et 5, cod. de bonis vacantibus. L. 96, §. 2, ff. de legatis 1.° L. 1, in princip. ff. de success. edict. L. 1 §. 2, ff. de jure fisci. L. unica, §. 13, cod. de caducis tollendis. L. 4, cod. de praepositis sacri cubiculi.

769. Il conjuge superstite e l’amministrazione del demanio che pretendono aver diritto all’eredità, devono fare apporre i sigilli, e fare stendere l’inventario