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838. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se tra questi vi siano degl’interdetti o dei minori di età, ancorchè emancipati, la divisione deve farsi giudizialmente, in conformità delle norme prescritte negli articoli 818 e successivi, sino al precedente inclusivamente. Se vi sono più minori i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dar loro un tutore speciale e particolare.

839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell’antecedente articolo, non possono esser fatti che giudizialmente colle formalità prescritte per l’alienazione dei beni de’ minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi.

840. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia dai tutori, coll’autorizzazione del consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati assistiti dai loro curatori, sia in nome degli assenti o non presenti, sono definitive: se non sono state osservate le regole prescritte, le divisioni non sono che provvisionali.

841. Qualunque persona ancorchè parente del defunto che non sia in istato successibile, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all’eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da uno solo, rimborsandogli il prezzo della cessione.

Argum. ex l. 22 et 23, cod. mandati vel contra. V. l. 89, §. 4, ff. de legat. 2.° — Argum. ex l. 1, cod. de dol. mal. Et l. 19, cod. familiæ erciscundæ.

842. Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi agli effetti speciali che loro sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll’obbligo però di comunicargli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interesse, ogni qualvolta ne venga richiesto.