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878. In qualunque caso, e contro qualunque creditore, essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell’erede.
L. 1, §. 1, ff. de separationibus; l. 2, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis. V. l. 4, ff. de separationibus.
879. Questo diritto non è però più esercibile quando vi è novazione del debito del defunto, coll’aver accettato l’erede per debitore.
Leg. 1, §. 10, 11 et 15, ff. de separationibus; l. 2, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.
880. Si prescrive, riguardo ai mobili, col decorso di tre anni.
Riguardo agl’immobili, l’azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell’erede.
Leg. 1, §. 12 et 13, ff. de separationibus.
881. I creditori di un erede non sono ammessi a domandare la separazione dei patrimonj contro i creditori dell’eredità.
Leg. 1, §. 2 et 5, ff. de separationibus.
882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de’ loro diritti, possono opporsi perchè non vi si proceda se non col loro intervento a loro spese: ma non possono impugnare una divisione consumata, eccetto il caso in cui si fosse eseguita senza il loro intervnto in pregiudizio di un’opposizione ch’essi avessero fatta.
Sezione IV.
Degli effetti della Divisione, e della garanzia delle rispettive Quote.
883. Ogni erede è riputato solo ed immediato successore in tutti gli effetti componenti la sua quota, a lui pervenuti come maggiore offerente, e che non abbia giammai avuta la proprietà degli altri effetti ereditarj.
Leg. 1, cod. communia utriusque, l. 10, §. 3; l. 44, §. 1, ff. familiæ ercis.; l. 77, §. 18, ff. de