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Novell. 92, cap. 2. — Authentica, si parens, cod. de inofficioso testam.

846. Il donatario, che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si trova in istato successibile allora quando s’apre la successione, deve egualmente conferire, quando il donatore non l’avesse dispensato.

847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui che è successibile al tempo in cui s’apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione.

Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli.

848. Similmente, il figlio succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accettato l’eredità di questo; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cui avvesse ripudiata la sua eredità.

Leg. 19, cod. de collationibus.

849. Le donazioni ed i legati in favore del consorte di colui che fosse successibile, sono riputati come fatti colla dispensa dal conferirli.

Se le donazioni ed i legati sono fatti congiuntamente a due conjugi, di cui uno solamente sia in istato di succedere, questi ne conferisce la metà: se sono fatti al consorte successibile, ha luogo la collazione per intiero.

850. La collazione si fa solamente nell’eredità del donante.

851. È soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno dei coeredi, e per pagare i suoi debiti.

Leg. 20, cod. de collationibus.

852. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, d’educazione, d’istruzione, le