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859. La collazione può esigersi in natura riguardo agl’immobili, ogni qualvolta l’immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nell’eredità degl’immobili della stessa natura, valore e bontà, co’ quali si possano formare delle porzioni pressochè uguali a favore degli altri coeredi.

860. La collazione ha luogo per imputazione, quando il donatario ha alienato l’immobile prima dell’apertura della succesione. Tale collazione si fa, avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

861. In tutti i casi, devesi dare credito al donatario delle spese colle quali ha migliorata la cosa, avuto riflesso al maggior valore di essa al tempo della divisione.

Argum. ex l. 14, ff. de condictione indebiti.

862. Devono ugualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l’abbia migliorata.

L. 1, §. 5, ff. de dotis collatione; l. 1, §. 1; l. 2, 3 et 14, ff. de impensis in rebus dotalibus factis; l. 79, ff. de verborum significatione.

863. Il donatario, dal suo canto, è tenuto per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa, e negligenza, abbiano diminuito il valore dell’immobile.

864. Nel caso in cui l’immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti fatti dall’acquirente, devono esser computati in conformità dei tre articoli precedenti.

865. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell’eredità, liberi da qualunque peso imposto dal donatario; ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode de’ loro diritti.