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dei debiti ed ai pesi dell’eredità, ciascuno in proporzione di ciò che gli perviene.

L. 2, et 7, cod. de haereditariis actionibus; l. 1 et 2, cod. si unus ex pluribus haeredibus; l. 1, cod. de exceptionibus seu praescriptionibus, l. 1, cod. si certum petatur; l. 6, cod. familiae erciscundae; l. 26, cod. de pactis; l. 10, cod. de jure deliberandi; l. 25, §. 13, ff. famil. ercisc.; l. 33, ff. de legatis 2. l. 2, cod. de annonis et tributis.

871. Il legatario a titolo universale contribuisce unitamente agli eredi in proporzione della sua parte ereditaria: ma il legatario particolare non è tenuto ai debiti e pesi, salva però l’azione ipotecaria sul fondo legato.

L. 13, cod. de haeredibus instituendis; l. 168, §. 1, ff. de regulis juris.

872. Ciascun coerede, quando i beni immobili d’un’eredità sono aggravati di prestazioni in virtù d’ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni siano affrancate e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili; si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla prestazione; l’erede nella cui quota cade questo fondo, è caricato solo dell’adempimento della prestazione medesima, ed egli è in dovere di garantirne i coeredi.

873. Gli eredi sono tenuti ai debiti ed ai pesi ereditarj personalmente a misura della loro parte e porzione virile, ed ipotecariamente per l’intero; salvo il loro regresso, tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali in proporzione della tangente per cui essi devono contribuire.

L. 2 et 7, cod. de haereditariis actionibus. Argum.