Codice di Napoleone il grande/Libro III/Disposizioni generali
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Disposizioni generali.
711. La proprietà de’ beni si acquista e si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni.
712. La proprietà si acquista anche per accessione, od incorporazione, ed in forza della prescrizione.
713. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato.
Cod. titulo de bonis vacantibus.
714. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno, e l’uso delle quali è comune a tutti
Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.
Leg. 1, 4 et 5, ff. de divisione rerum.
715. La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari.
716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui appartiene per metà a quello che l’ha scoperto, e per l’altra metà al proprietario del fondo.
Il tesoro è qualunque cosa nascosta o sepolta, della quale non v’ha alcuno che possa giustificare d’esserne il padrone, e che viene scoperta per il solo effetto del caso.
Leg. unica, cod. de thesauris; leg. 1, §. 10, ff. de jure fisci; leg. 31, §. 1, ff. de acquirendo rerum dominio.
717. I diritti sopra gli effetti gettati in mare o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, sopra le piante ed erbe che crescono lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari.
Lo stesso ha luogo per le cose perdute di cui non si presente il padrone.
Toto titulo ff. de lege Rhodia de jactu. — Toto titulo, ff. pro derelicto.