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ff. de reg. juris; l. 2, ff. si quis omissa causa testamenti; l. 1, cod. eod.
781. Quando colui a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata od accettata espressamente ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla o ripudiarla.
L. 3, et 19, cod. de jure deliberandi; l. 86, ff. de adquir. vel omit. haeredit.; l. 6, §. 1; l. 42, §. 3, ff. de bonis liber.
782. Se questi eredi non siano fra loro d’accordo per accettare o ripudiare l’eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell’inventario.
783. Il maggiore d’età non può impugnare l’accettazione espressa o tacita da esso fatta d’un’eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui: egli non può addurre mai verun reclamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l’eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione.
L. 8, ff. de jure deliberandi; l. 4, cod. de repudianda vel abstinenda haereditate; l. 13, §. 1; l. 22 et 23, ff. de adquir. vel omitt. haereditate. — Arg. ex l. 73, ff. de regul. juris; l. 4, cod. de juris et facti ignorant.
Sezione II.
Della Rinuncia all’eredità.
784. La rinuncia ad una eredità non si presume. Essa non può farsi che presso la cancelleria del tribunale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest’effetto.
Contr. l. 95, ff. de adquir. vel omitt. haeredit.
785. L’erede che rinuncia, è considerato come se non fosse mai stato erede.