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TITOLO I.}}

DELLE SUCCESSIONI.

CAPO I.

Dell’apertura delle Successioni, e dell’immediato passaggio di possesso negli Eredi.

718. Le successioni si aprono per la morte naturale, e per la morte civile.

719. La successione per la morte civile è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità delle disposizioni della sezione seconda del capo secondo del titolo Del Godimento e della Perdita dei Diritti civili.

Leg. 10, §. 1; l. 29, ff. de pœnis; l. 6, §. 6, ff. de injusto rupto et irrito facto testamento.

720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l’una dell’altra, periscono per uno stesso infortunio senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dalla robustezza dell’età o del sesso.

Leg. 32, §. 14, de donationibus inter virum et uxorem.

721. Se coloro che perirono insieme avevano meno d’anni quindici, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato in età.

Se erano tutti maggiori di sessant’anni, si presumerà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi.