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legatis 2.° V. l. 3, §. 2, ff. qui potiores in pignore; l. 6, §. 8, ff. communi dividundo; l. 25, §. 6; l. 54, ff. famil. ercisc. — V. l. unica, cod. si communis res pignori data sit.
884. I coeredi rimangono vicendevolmente tra di loro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo se la qualità dell’evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell’atto di divisione: cessa inoltre se il coerede soffre l’azione per propria colpa.
Leg. 14, cod. familiæ ercisc.; l. 20, §. 3, leg. 25, §. 21, l. 33, ff. eod. — Argum. ex l. 14, §. 8, ff. de edilitio edicto; l. 8, cod. de evictionibus; l. 77, §. 8, ff. de legatis 3.°
885. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, indennizzare il di lui coerede della perdita cagionata dall’evizione.
Se uno de’ coeredi si trova insolvibile, la tangente cui egli è tenuto deve essere egualmente ripartita tra la persona garantita, e tutti i coeredi solvibili.
Leg. 1 et 2, cod. si unus ex pluribus hæred.
886. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che per i cinque anni successivi alla divisione. Non vi è più luogo a garanzia a titolo dell’insolvibilità del debitore quando essa è sopravvenuta soltanto dopo ultimata la divisione.
Argum. ex l. 4, ff. de hæreditate vel actione vendita; l. 74, §. 3, ff. de evictionibus.
Sezione V.
Della Rescissione in materia di divisioni.
887. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.
Può altresì aver luogo la rescissione quando uno