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Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presumerà che siano sopravvissuti i primi.
Argum. ex l. 9, §. 1, et 4, ff. de rebus dubiis; l. 26, ff. de pactis dotalibus.
722. Se coloro che perirono insieme avevano compita l’età di anni quindici e non oltrepassavano quella dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio.
Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivvenza che dà luogo all’apertura della successione, deve ammettersi secondo l’ordine naturale, e quindi il più giovane si presuppone sopravvissuto al più vecchio.
Argum. ex l. 8 et 9, ff. de rebus dubiis.
723. La legge regola l’ordine di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di questi, passano i beni ai figlj naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato.
Leg. unic., ff. unde vir et uxor, l. unic. cod. eod., l. 1, l. 4, cod. de bonis vacantibus.
724. L’immediato possesso dei beni, diritti ed azioni del defunto, passa ipso jure negli eredi legittimi, coll’obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj: i figlj naturali però, il conjuge superstite, e lo Stato devono farsi immettere in possesso giudizialmente nei modi, che verranno determinati.
CAPO II.
Delle Qualità richieste per succedere.
725. Per poter succedere, è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione.
Sono quindi incapaci di succedere:
1.° Colui che non è ancora concepito;
2. Il fanciullo che non è nato vitale;
3. Quegli che è morto civilmente.
L. 6 et 7, ff. de suis et legittimis haeredibus; l.