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21, ff. de senatus-consulto Silaniano.

729. L’erede escluso come indegno dalla successione, è obbligato a restituire tutti i frutti o proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.

Argum. ex l. 27, ff. de usu et usufructu, et reditu legato.

730. I figlj dell’indegno, succedendo per ragione propria, e senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma questi non potrà in alcun caso pretendere nei beni cadenti nella successione, l’usufrutto che la legge accorda ai genitori sui beni de’ loro figlj.

L. 27, in pr., ff. de jure patronatus; l. 7, §. 4, ff. de bonis damnatorum.

CAPO III.

Dei diversi Ordini di Successione.

Sezione I[II].

Disposizioni generali.

731. Le successioni si deferiscono ai figlj, e discendenti del defunto, a’ suoi ascendenti ed a’ suoi parenti collaterali, nell’ordine, ed a tenore delle regole determinate qui sotto.

L. 7, in pr. ff. de bonis damnatorum.

732. La legge non considera nè la natura nè l’origine de’ beni per regolarne la successione.

733. Qualunque eredità devoluta agli ascendenti od ai collaterali, si divide in due parti eguali, l’una a favore de’ parenti della linea paterna, l’altra a favore dei parenti della linea materna.

I parenti uterini o consanguinei non sono esclusi dai germani, ma non prendono parte che nella loro linea, a riserva di ciò che sarà dichiarato qui sotto all’articolo 752. I germani prendono parte nelle due linee.

Non si fa alcun passaggio dall’una all’altra linea