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coll’obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.

L. 2, §. 1, ff. curatoribus bonis dandis.

814. Le disposizioni della sezione terza del presente capo, sopra le forme dell’inventario, sui modi d’amministrazione e rendimento de’ conti per parte dell’erede beneficiato sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

CAPO VI.

Delle Divisioni e delle Collazioni.

Sezione I.

Dell’Azioni per la divisione, e della sua forma.

815. Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione: e si può sempre domandare la divisione, non ostante qualunque proibizione e convenzione in contrario.

Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato: ed una tal convenzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni: ma può essere rinnovata.

L. 5, cod. communi dividundo; l. 14, §. 2, ff. eod., l. 1. et 43[?], ff. familiae erciscundae; l. 26, §. 4, ff. de condictione indebit; l. 70, ff. pro socio; l. 78, ff. ad senatus-consult. Trebellianum; l. ultim., §. 8, ff. de legatis 2.° — Bartol. in l. 7, ff. de annuis legatis.

816. Può domandare la divisione, quando ancora uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditarj, nel caso che non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

L. 21, cod. de pactis; l. 3, cod communi dividundo; l. 12, cod. familiae erciscundae; l. 2, 6, et 8, cod. communia utriusque judicii. Argum. ex l. 64, ff. pro socio. V. Bartol. et gloss. in l. 4, cod. communi dividundo. — L. 8, cod. de jure deliber. et de adeunda; l. 3 et 4, cod. in quibus causis cessat longi temporis praescript.