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817. L’azione per la divisione, riguardo ai coeredi minori od interdetti, può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.

Riguardo ai coeredi assenti, l’azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.

L. 1, in pr. ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cur. sunt; l. 17, cod. de praediis et aliis rebus minor.

818. Il marito senza il concorso della moglie, può domandare la divisione degli effetti mobili od immobili ad essa pervenuti, i quali cadono nella comunione dei beni; riguardo agli effetti che non cadono nella indicata comunione il marito non può domandare la divisione senza il concorso della moglie.

Potrà soltanto, avendo il diritto di godere de’ suoi beni, domandare una divisione provvisionale.

Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la divisione definitiva, se non chiamando in causa il marito e la moglie.

V. l. 78, §. 4, ff de jure dotium; l. 2, cod. de fundo dotali.

819. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l’apposizione dei sigilli sopra gli effetti ereditarj, e la divisione può farsi in quella forma ed atto che le parti interessate crederanno conveniente.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano de’ minori o degli interdetti, dovrà essere apposto il sigillo nel più breve termine, sì a richiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, ed anche ex officio dal giudice di pace, nel cui circondario si è aperta la successione.

820. I creditori pure potranno richiedere l’apposizione dei sigilli in forza di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice.