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Sezione V.
Delle Successioni de’ collaterali.
750. In caso di premorienza del padre e della madre d’una persona che muoja senza prole, i suoi fratelli, sorelle, o loro discendenti sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti e degli altri collaterali.
Succedono, o per proprio diritto, o per quello di rappresentazione, come fu disposto nella sezione seconda del presente capo.
Novell. 118, cap. 2; novell. 127, cap. 1. — Authentic. cessant. cod. de legitimis hæredibus.
751. Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvissuti, i suoi fratelli, sorelle o loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell’eredità. Se è sopravvissuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne i tre quarti.
752. La divisione della metà o dei tre quarti devoluti ai fratelli o sorelle a norma dell’articolo precedente, si eseguisce tra loro in eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio: se provengono da matrimonj diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna e materna del defunto; i germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea: se non vi sono fratelli o sorelle che da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell’altra linea.
753. In mancanza di fratello o sorella o discendenti da essi, ed in mancanza di discendenti nell’una o nell’altra linea, l’eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti; e per l’altra metà ai parenti più prossimi dell’altra linea.
Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi.
Novell. 118, cap. 3. — Authentica post fratres fratrumve, cod. de legitimis hæredibus.