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ex leg. 65, ff. de evictionibus; l. 8 et 2, ff. de pignoratitia actione; l. 6, et 16, cod. de distractione pignorum.

874. Il legatario particolare che ha estinto un debito di cui era aggravato il fondo legato, entra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale.

L. 57, ff. de legatis 1. L. 23, in pr. ff. de peculio legato.

875. Il coerede o successore a titolo universale, che in forza d’ipoteca, ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi o successori a titolo universale, fuori che per quella parte che ciascheduno di essi deve personalmente sostenere, quand’anche il coerede che ha pagato il debito, si fosse fatto surrogare nei diritti de’ creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede, il quale, in forza del beneficio dell’inventario avesse conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale.

876. In caso d’insolvibilità d’un coerede o successore a titolo universale, la sua tangente nel debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Argum. ex l. 2, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi; l. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi.

877. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell’erede; non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione, se non otto giorni dopo aver fatta l’intimazione di questi titoli alla persona, o al domicilio dell’erede.

Argum. ex l. 36, et 39, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 11, cod. eod. titul.; l. 76, ff. de solutionibus et liberationibus.