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quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti nè ascendenti, nè fratelli nè sorelle.

758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità dei beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado successibile.

L. 1, §. 2, ff. ad senatus consult. Tert. et Orphit.

759. In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figlj o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

760. Il figlio naturale ed i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione, cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione de’ quali è aperta, e che sarebbe soggetto a collazione, secondo le regole stabilite alla sezione seconda del capo sesto del presente titolo.

761. È ad essi proibito qualunque reclamo, quando, durante la vita del loro padre o madre, abbiano ricevuto la metà di quanto è ai medesimi figlj assegnato negli articoli precedenti, coll’espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno dato.

Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare che il supplemento necessario a compire questa metà.

762. Le disposizioni degli articoli 757, 758, non sono applicabili ai figlj adulterini od incestuosi.

La legge non accorda loro che i soli alimenti.

763. Questi alimenti sono regolati a norma delle facoltà del padre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi.

764. Quando il padre o la madre del figlio adulterino, od incestuoso gli avranno fatto imparare un’arte meccanica, o quando uno di essi gli avrà,