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giorno in cui fu compito l’inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi.

Leg. 22, §. 2 et 3, cod. de jure deliberandi; l. 1, §. 1, l. 2, 3 et 4, ff. de jure deliberandi.

796. Se però si trovano nella eredità degli oggetti suscettibili di deperimento, o la cui conservazione importi grave dispendio, l’erede nella sua qualità di successibile, può farsi giudicialmente autorizzare a procedere alla vendita dei medesimi, senza che da ciò si possa indurre ch’egli abbia accettata l’eredità.

Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico ufficiale, dopo gli avvisi e le pubblicazioni regolate secondo le leggi della procedura civile.

Leg. 3, §. 1; l. 6, ff. de jure deliberandi; l. 20, §. 2, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate.

797. Durante i termini accordati per fare l’inventario e per deliberare, l’erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui. Se rinuncia all’eredità prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell’eredità.

Leg. 22, §. 11, cod. de jure deliberandi.

798. Scorsi i suddetti termini, l’erede, in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine, il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, dal tribunale avanti cui pende la contestazione.

Leg. 3, ff. de jure deliberandi.

799. Le spese della lite, nel caso del precedente articolo, sono a carico dell’eredità, quando l’erede giustifichi, o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a cagione della situazione dei beni, sia per causa di sopravvenute controversie: in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale.