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831. Dopo le dette prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di altrettante parti eguali, quali sono gli eredi o le stirpi condividenti.

832. Nella formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti, o crediti della stessa natura e valore.

Leg. 55, ff. familiæ erciscundæ; leg. 7 et 21, ff. communi dividundo; leg. 11, cod. communia utriusque.

533. L’ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con una retribuzione o in rendite, o in denaro.

Leg. 53, §. 2; l. 55, ff. famil. erciscundæ. — Instit. de officio judicis, §. 4.

834. Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso contrario, si formano da un perito che si nomina dal giudice delegato.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

835. Prima di procedere all’estrazione a sorte, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle quote.

836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da farsi rra le stirpi condividenti, si osservano egualmente nella suddivisione.

837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo, insorgono contestazioni, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti, quindi le rimetterà avanti il delegato per la divisione, e inoltre si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile.