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Se non vi sono creditori opponenti, egli paga i creditori ed i legatarj secondo che si presentano.

L. 22, §. 4, cod. de jure deliberandi.

809. I creditori non opponenti, i quali non si presentano che dopo la liquidazione de’ conti, ed il pagamento della residua somma, non hanno azione che contro i legatarj.

Nell’uno e nell’altro caso, quest’azione si prescrive col lasso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della residua somma.

L. 22, §. 4, 5 et 6, cod. de jure deliberandi.

810. Le spese de’ sigilli giudiziarj, se vennero apposti, quelle dell’inventario o del conto, sono a carico dell’eredità.

L. 22, §. 9, cod. de jure deliberandi.

Sezione IV.

Delle Eredità giacenti.

811. Quando spirati i termini per fare l’inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami un’eredità, o che non sia noto l’erede, o che gli eredi certi vi abbiano rinunziato, questa eredità si reputa giacente.

812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circondario si è aperta la successione, deputa un curatore sulla istanza delle persone interessate, o sulla richiesta del Regio Procuratore.

L. 1, l. 2, ff. de curatoribus bonis dandis.

813. Il curatore di un’eredità giacente è tenuto prima di tutto, di farne constatare lo stato per mezzo di un’inventario: ne esercita, e promuove le ragioni; risponde alle istanze promosse contro la stessa; e l’amministra coll’obbligo di versare il contante che si trova nell’eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili o degli stabili venduti, nella cassa del ricevitore della Regia amministrazione, e ciò per la conservazione de’ diritti, e