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866. Quando la donazione d’un immobile fatta a persona in istato di succedere colla dispensa dalla collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che eccede si fa in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi.
Nel caso contrario, se l’eccedenza supera la metà del valore dell’immobile, il donatario deve conferirlo per intiero salvo ad esso il diritto di prededurre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile; se questa porzione eccede la metà del valore dell’immobile, il donatario può ritenerselo per intiero, imputando il di più nella sua parte ereditaria, e compensando in denaro od altrimenti i suoi coeredi.
Argum. ex leg. 31, §. 4, ff. de donationibus inter virum et uxorem.
867. Il coerede, che deve conferire un immobile in natura, può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese o miglioramenti.
868. La collazione degli effetti mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione giusta la stima annessa all’atto della donazione stessa, ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento.
869. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minor quantità del danaro che si trovi in effettivo nell’eredità.
In caso che il danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo sino alla concorrente quantità, l’equivalente in mobili, od in mancanza di questi, in immobili ereditarj.
Sezione III.
Del pagamento dei Debiti.
870. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamento