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dei coeredi prova di essere stato leso nelle divisioni oltre il quarto. La semplice omissione di un’oggetto dell’eredità non fa luogo all’azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento alla divisione.

Leg. 1, ff. quod metus causa; l. 1, §. 1, ff. de dolo malo; l. 1, cod. familiæ ersisc.; l. 20, §. 4, ff. eod. — Argum. ex l. 4, cod. comm. dividundo; l. 1, cod. communia utriusque judicii; l. 22, §. 4, ff. familiæ ercis. — V. l. 1, l. 3, §. 1, l. 5, l. 6, l. 7, ff. quod metus caus. l. 184, ff. de regul. jur.; l.7, cod. de his quæ vi metusve caus.; l. 22, l. 4, l. 8, §. 1 et 2, ff. quod metus caus.; l. 8, §. 3; l. 9, ff.eod.; l. 4, cod. de his quæ vi; l. 5, cod. eod.; l. 14, §. 3, ff. quod metus caus. — V. l. 1, §. 2, ff. de dol. mal.

888. L’azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, o di qualunque altra specie.

Ma dopo la divisione, o dopo l’atto fatto in luogo della medesima, l’azione di rescissione non è più ammisibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incoata.

Leg. 20, cod. de transactionibus.

889. La detta azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode, ad uno dei coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

Argum. ex l. 4, ff. de haereditate vel actione vendita. l. 3, cod. communia utriusque judicii.

890. Per riconoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima degli effetti giusta il loro valore all’epoca della divisione.

Argum. ex l. 8, cod. de rescindenda venditione.