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754. Nel caso dell’articolo precedente, il padre o la madre superstite ha l’usufrutto della terza parte dei beni a cui non succede in proprietà.

755. Non ha luogo la successione dei parenti oltre il duodecimo grado.

In mancanza di parenti in grado successibile in una linea, i parenti dell’altra linea succederanno nell’intera eredità.

Instit. de successione cognatorum, §. 5.

CAPO IV.

Delle successioni irregolari.

Sezione I.

Dei Diritti dei Figlj naturali sui beni dei loro genitori, e della successione di questi ai Figlj naturali morti senza prole.

756. I figlj naturali non sono eredi; la legge non accorda ad essi un tal diritto sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Essa non accorda ai medesimi alcun diritto sopra i beni dei parenti del loro padre o della madre.

V. Can. quid est, quæst. 7, causs. 35. Rebuffus in prœm. constit. regiar., gloss. 5, num. 58, 69, 70 et 71, et in tractatu de litter. naturalit., glos. 1, num. 6. — Bugnyon, de legib. abrogat., lib. 1, cap. 18. — V. l. 2 et 8, ff. unde cognati. — Novell. 89, cap. 12.

757. Il diritto del figlio naturale sui beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo.

Se il padre o la madre ha lasciato dei discendenti legittimi, il suo diritto è di un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo: è della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli o sorelle; è di tre quarti