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nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati o si opponessero, o se la maggior parte dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili sono venduti pubblicamente nelle solite forme.

Argum. ex leg. 28, ff. familiae erciscundae; l. 38, ff. eod.

827. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all’incanto davanti al tribunale. Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l’incanto segua davanti un notaro eletto di comune accordo.

Edict. perpet. lib. 10, tit. 2; leg. 22, §. 1; l. 30 et 55, ff. familiæ erciscundæ; l. 3, cod. comm. dividundo.

828. Dopo la stima e vendita dei mobili ed immobili il giudice delegato rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaro da esse eletto, o nominato ex officio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti a questi si procede ai conti che i condividenti dovessero renderli, ed alla formazione dello stato generale dei beni, a quella delle respettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno dei condividenti.

829. Ciascuno dei coeredi a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

830. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi, ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.