Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/181

spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali d’uso.

L. 1, §. 15 et 16, ff. de collatione bonorum; l. 20, §. 9, l. 50, ff. familiae ercisc.

853. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l’erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè le dette convenzioni non contenessero al momento in cui vennero fatte, alcun indiretto vantaggio.

V. Argum. ex l. 36 et 38, ff. de contrahenda emptione; l. 3, l. 9, cod. eod.

854. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed uno de’ suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico.

855. L’immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

L. 2, §. 2, ff. de collatione bonorum. Argum. ex l. 22, §. 3, ff. ad senatus-consul. Trebellianum; l. 40, §. 1, ff. de condictione indebiti; l. 58, ff. de legat. 1.

856. I frutti o gl’interessi delle cose soggette alla collazione, non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

L. 5, §. 1, ff. de dotis collatione; l. 20, cod. de collationibus; l. 9, cod. familiae erciscundae. Leg. 1, cod. de petitione haereditatis.

857. La collazione non è dovuta che dal coerede al suo coerede: non è dovuta a favore dei legatarj, nè de’ creditori ereditarj.

L. 1, §. 1, de collationibus.

858. La collazione si fa o col prestare la cosa in natura, o coll’imputare il valore della porzione dovuta.

Argum. ex leg. 5, cod. de collationibus; l. 1, §. 12, ff. de collatione bonorum. — Novell. 97, cap. 6.