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821. Quando si sono apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permesso del giudice.

Le formalità per levare i sigilli, e per formare l’inventario, sono regolate dal metodo di procedura civile.

822. L’azione per la divisione, e le controversie che insorgessero nel corso delle operazioni sono sottoposte al tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

Davanti a questo tribunale si procede agl’incanti, e devono essere introdotte le domande concernenti la garanzia delle porzioni fra i condividenti, come pure quelle dirette a rescindere la divisione.

L. unica cod. ubi de haereditate agatur; l. 37, §. 1, ff. de obligationibus et actionibus.

823. Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d’intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie, ovvero, essendovi luogo, delega un giudice per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo.

824. La stima degl’immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, o nominati d’ufficio, quando essi ricusino.

Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima, deve indicare se l’effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera; e finalmente in caso di divisione, fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore.

825. La stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a giusto prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad accrescimento.

826. Ciascuno de’ coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell’eredità: