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I documenti comuni all’intiera eredità si consegneranno a colui che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll’obbligo di somministrarli ai condividenti, ad ogni loro domanda.
Se vi è difficoltà sulla scelta, essa verrà determinata dal giudice.
Leg. 3, cod. communia utriusque; l. 4, §. 3, leg. 5 et 6, ff. familiæ ercisc.; leg. ultim., ff. de fide instrumentor.
Sezione II.
Della Collazione.
843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, concorrendo ad un’eredità, deve conferire a’ suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente che indirettamente; egli non può ritenersi le cose donate, nè reclamare i legati a lui fatti dal defunto; eccetto che gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, o colla dispensa dalla collazione.
Leg. 1, ff. de collatione bonorum; l. 17 et 20, cod. de collationibus. — Novell. 18, cap. 6. Authentic. ex testamento, cod. de collationibus, leg. 39, §. 1, ff. familiæ ercisc.; l. 25, cod. eod.; l. 4, ff. de collatione dotis.
844. Anche nel caso in cui le donazioni ed i legati siano stati fatti con dispensa dalla collazione, od a titolo di prelegato, l’erede venendo alla divisione non può ritenerli, che sino alla concorrenza della porzione disponibile: il di più è soggetto a collazione.
Leg. 20, §. 2, cod. de collationibus.
845. L’erede che ripudia l’eredità, può non ostante ritenersi le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione disponibile.
Leg. 17; leg. 20, §. 1, cod. de collationibus; l. 25, cod. famil. ercisc. —