Costituzione spagnola del 1812

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COSTITUZIONE DI SPAGNA

(Promulgata in Cadice il 19 marzo 1812)



TITOLO I.

DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI



Della nazione spagnuola.

Art. 1. La nazione spagnuola è la riunione di tutti gli Spagnuoli d’ambi gli emisferi.

2. La nazione spagnuola è libera, indipendente, nè è nè può essere patrimonio d’alcuna famiglia o persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le leggi fondamentali.

4. La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl’individui che la compongono. [p. 189 modifica]


Degli Spagnuoli.


5. I. Sono Spagnuoli tutti gli uomini liberi nati e stabiliti nei dominii delle Spagne come li figli de’ medesimi.

II. Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Cortes carta di naturalizzazione.

III. Quelli che senza la stessa provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della monarchia.

IV. Li liberti dacchè acquistano la libertà nelle Spagne.

6. L’amor di patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli Spagnuoli, così pure l’essere giusti e benefici.

7. Ogni Spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi e rispettare le autorità costituite.

8. È pure obbligato ogni Spagnuolo senza distinzione alcuna a contribuire, in proporzione de’ suoi averi, ai pesi dello Stato.

9. È pure obbligato ogni Spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.



TITOLO II.

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE,
SUA RELIGIONE E GOVERNO, E DEI CITTADINI SPAGNUOLI




Del territorio delle Spagne.

10. Il territorio spagnuolo comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adiacenti, Aragona, Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina, [p. 190 modifica]Murzia, Navarra, Provincie Vascongade, Siviglia e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Africa. Nell’America Settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Youckatan, Guatimala, le provincie interne di Oriente, Provincie interne d’Occidente, l’isola di Cuba, con le due Floride, la parte spagnuola dell’isola di San Domingo, e l’isola di Porto Ricco, con le altre adiacenti a queste ed al continente nell’uno ed altro mare. Nell’America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuola, il Perù, Chili, le provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel mare Pacifico, e nell’Atlantico. Nell’Asia le isole Filippine e quelle che dipendono dal loro governo.

11. Si farà una divisione più conveniente del territorio spagnuolo, con una legge costituzionale, tosto che le circostanze politiche della nazione lo permetteranno.


Della Religione.


12. La Religione della Nazione Spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana, unica veritiera. La Nazione la protegge con leggi savie e giuste, e proibisce l’esercizio di qualunque altra.


Del Governo.


13. L’oggetto del Governo è la felicità della nazione, posto che il fine d’ogni società politica, non è altro che il ben essere degl’individui che la compongono.

14. Il Governo della Nazione Spagnuola, è una Monarchia moderata ereditaria.

15. La potestà di fare le leggi, risiede nelle Cortes con il Re.

16. La potestà di far eseguire le leggi, risiede nel Re. [p. 191 modifica]

17. La potestà di applicare le leggi, nelle cause civili e criminali, risiede nei tribunali civili stabiliti dalla legge.


Dei Cittadini Spagnuoli.


18. Sono cittadini quei Spagnuoli che per ambe le linee traggono la loro origine dai dominii spagnuoli, di tutti e due gli emisferi, e sono stabiliti in qualunque parte de’ medesimi dominii.

19. È pure cittadino ogni forestiero che acquistando dei diritti di essere Spagnuolo, otterrà dalle Cortes la carta speciale di cittadino.

20. Perchè lo straniero possa ottenere dalle Cortes la detta Carta, dovrà essere ammogliato con una spagnuola, o avere introdotto o stabilito nelle Spagne qualche invenzione o pregievole industria, o acquistato de’ beni stabili per li quali paghi una contribuzione diretta, o stabilito nel commercio con un capitale proprio e considerevole a giudizio delle medesime Cortes, o aver prestato de’ servigi segnalati, in bene e difesa della nazione.

21. Sono pure cittadini li figli legittimi dei forestieri domiciliati nelle Spagne, che essendo nati nei dominii spagnuoli, non siano sortiti mai dal Regno senza licenza del governo; aventi ventun anni compiti, e stabiliti in qualunque parte dei medesimi dominii, esercitando in essa qualche professione, ufficio od utile industria.

22. Agli Spagnuoli che per qualunque linea sieno creduti e reputati per originarii dell’Africa sarà aperta la porta della virtù e del merito per essere cittadini; in conseguenza di ciò le Cortes concederanno carta di cittadino a quelli che abbiano resi dei servigi qualificati alla Patria, a quelli che si distinguono col loro talento, applicazione e condotta, con la condizione che siano figli di legittimo matrimonio, di padre libero, e che siano [p. 192 modifica]ammogliati con donna libera, e stabiliti nei dominii delle Spagne, o ch’esercitino qualche professione, ufficio o industria utile con capitale proprio.

23. Solo quelli che siano cittadini, potranno ottenere impieghi Municipali, o eleggere a tali impieghi nei casi contemplati dalla legge.

24. La qualità di Cittadino Spagnuolo si perde, prima colla naturalizzazione, in paese estero. 2. Col prendere impiego da altro governo. 3. Per sentenza con cui s’infliggano pene afflittive e infamanti, quando non si sia ottenuta la riabilitazione. 4. Per avere risieduto cinque anni consecutivi fuori del territorio spagnuolo senza commissione o permissione del governo.

25. L’esercizio de’ medesimi diritti si sospende: 1. In virtù d’interdizione giudiziaria per incapacità fisica o morale. 2. Per lo stato di debitore fallito o di debitore al pubblico Erario. 3. Per lo stato di servo domestico. 4. Per non avere impiego o officio, o maniera di vivere conosciuta. 5. Per essere stato processato criminalmente. Dall’anno 1830, dovranno saper leggere e scrivere, quelli che di nuovo entrassero nell’esercizio dei diritti di cittadino.

26. Solo per le cause contemplate dagli articoli precedenti si possono perdere o sospendere li diritti di cittadino, e non per altre.



TITOLO III.

DELLE CORTES



Del modo di formare le Cortes.

27. Le Cortes sono la riunione di tutti li deputati che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini nella forma che si dirà. [p. 193 modifica]

28. La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in tutti e due gli emisferi.

29. Questa base è la popolazione composta dai nazionali che per ambe le linee siano originarii dei dominii Spagnuoli, e di quelli che abbiano ottenuto dalle Cortes la carta di cittadino, come pure di quelli compresi nell’art. 21.

30. Per il computo della popolazione dei dominii Europei servirà l’ultimo censimento dell’anno 1797, finchè si possa averne un altro nuovo, e si procederà in modo corrispondente al computo della popolazione di quelli di oltremare, servendo intanto i censimenti più autentici tra quelli ultimamente formati.

31. Per ogni settantamila anime di popolazione composta, come si è detto nell’art. 29, si farà un deputato alle Cortes.

32. Distribuita la popolazione per le differenti Provincie se risultasse in qualcuna l’eccedenza di più di 35 mila anime si eleggerà un deputato di più, come se questa eccedenza ammontasse a 70 mila; se non passasse il numero di 35 mila non sarà calcolata.

33. Se vi fosse qualche provincia la cui popolazione non arrivasse a 70 mila anime, ma non sia sotto i 60 mila, eleggerà per sè un deputato, e se fosse minore di questo numero, si unirà alla sua più vicina per completare il numero di 70 mila ricercato; eccettuato da questa regola l’isola di San Domingo che nominerà un deputato, qualunque sia la sua popolazione.


Della nomina dei deputati delle Cortes.


34. Per l’elezione dei deputati delle Cortes si terranno le assemblee elettorali, di parrocchia, di territorio e di provincia. [p. 194 modifica]


Delle assemblee elettorali di parrocchia.


35. Le assemblee elettorali di parrocchia si comporranno di tutti li cittadini stabili e residenti nei distretti della rispettiva parrocchia tra i quali si comprendono gli Ecclesiastici secolari.

36. Queste assemblee si raduneranno sempre nella penisola e isole, e possessioni adiacenti, la prima domenica del mese di ottobre dell’anno antecedente alla installazione solenne delle Cortes.

37. Nelle provincie di Oltremare si raduneranno la prima domenica del mese di decembre, quindici mesi avanti che si radunino le Cortes, con avviso che dovranno dare anticipatamente le autorità rispettive.

38. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà per ogni duecento cittadini un elettore parrocchiale.

39. Se il numero delli cittadini della parrocchia eccedesse il numero di 300 ancorchè non arrivi a 400 si nomineranno due elettori, se eccedessero il num. di 500 ancorchè non arrivassero a 600 se ne nomineranno tre, e così progressivamente.

40. Nelle parrocchie il cui numero delli cittadini non arrivi a duecento ma giunga a 150 si nominerà un elettore, ed in quelle che non abbiano questo numero si riuniranno gli cittadini a quelli dell’altra più vicina parrocchia, per nominare l’elettore, o elettori che secondo il numero gli appartengono.

41. L’assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromissarii, perchè questi nominino l’elettore parrocchiale.

42. Se nell’assemblea parrocchiale si avessero da nominare due elettori parrocchiali, si eleggeranno ventuno compromissarii, e trentuno di questi, se dovessero [p. 195 modifica]eleggersene tre, nè si potrà in nessun caso far eccedere questo numero di compromissarii, a fine di evitare la confusione.

43. Per conciliare il maggior comodo delle popolazioni piccole, si osserverà che quella parrocchia che arrivasse ad aver venti cittadini eleggerà un compromissario, quella che ne avrà trenta a quaranta ne eleggerà due, e tre quella che ne avesse da cinquanta a sessanta, e così progressivamente. Le parrocchie che si trovassero avere meno di venti cittadini, si uniranno con le più prossime per eleggere il compromissario.

44. I compromissarii delle parrocchie delle piccole popolazioni, eletti che siano in questa forma, si uniranno nel paese più a proposito per comporre il numero di undici o almeno di nove, e nomineranno un elettore parrocchiale. Se giungeranno a ventuno o almeno a diciasette, nomineranno due elettori parrocchiali, se fossero trentuno o almeno venticinque, nomineranno tre elettori o quelli che corrispondono.

45. Per essere nominato elettore parrocchiale si richiede essere cittadino dell’età maggiore di venticinque anni, abitante e residente nella parrocchia.

46. L’assemblee di parrocchia saranno presiedute dal capo politico, o l’alcalde della città, villa o comune in cui si congregheranno con l’assistenza del parroco e con la maggior solennità di quest’atto, e se in una medesima popolazione, per ragione del numero delle sue parrocchie, si trovassero due o più assemblee, una sarà presieduta dal capo politico alcalde, e l’altra dall’altro alcalde, e li reggitori levati a sorte presiederanno alle altre.

47. Arrivata l’ora della riunione che si farà nelle case comunali, o nel luogo a ciò destinato per costume, uniti che siano li cittadini che vi sono concorsi, passeranno [p. 196 modifica]alla parrocchia col presidente, e nella stessa si celebrerà una Messa solenne dello Spirito Santo dal parroco, che farà un discorso corrispondente alle circostanze.

48. Finita la messa anderanno al luogo donde vennero, e si darà principio all’assemblea, nominando due assistenti allo scrutinio, ed un segretario tra li cittadini presenti, e tutto ciò a porta aperta.

49. In seguito il presidente dimanderà se alcun cittadino deve esporre qualche cosa relativa a corruzione o subornamento, perchè l’elezione cada sopra qualche determinata persona, e se lo fosse, dovrà farsi una giustificazione pubblica e verbale del medesimo atto. Essendo certa l’accusa, resteranno privi di voce attiva e passiva, quelli che avessero commesso questo delitto, e da questo giudizio, non potrà ammettersi ricorso alcuno.

50. Se si suscitassero dubbii sopra qualcuno dei presenti, che non avesse le qualità ricercate per poter votare, la medesima assemblea deciderà nell’atto quel che le parerà, e sarà quello eseguito senza ricorso alcuno per questa volta, e per questo solo effetto.

51. Si procederà immediatamente alla nomina dei compromissarii, locchè si farà venendo indicato da ogni cittadino un numero di persone eguali a quello de’ compromissarii, avvicinandosi al tavolo, ove si troveranno il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario, e questo lo scriveranno in una lista in sua presenza e in questo e negli altri atti di elezione niuno potrà votare per sè medesimo, sotto pena di perdere il diritto di votare.

52. Finito questo atto, il presidente, gli assistenti allo scrutinio e il segretario riconosceranno le liste, e si pubblicheranno ad alta voce li nomi dei cittadini che saranno stati eletti compromissarii per aver ricevuto maggior numero di voti. [p. 197 modifica]

53. Li compromissarii nominati si ritireranno in un luogo separato, prima che si disciolga l’assemblea, e conferendo fra loro, procederanno a nominare l’elettore o gli elettori di quella parrocchia, e resteranno eletti quello o quelli che riuniranno più della metà dei voti; in seguito si pubblicherà la nomina degli elettori all’assemblea.

54. Il segretario estenderà l’atto di nomina che potrà essere firmato dal presidente e compromissarii, e si darà copia dello stesso firmato dalli medesimi alla persona o persone elette, onde gli consti la sua nomina.

55. Niun cittadino potrà scusarsi da questo incarico per motivo o pretesto alcuno.

56. Nell’assemblea parrocchiale nissun cittadino si presenterà con armi.

57. Verificata che sia la nomina degli Elettori si scioglierà immediatamente l’assemblea, e sarà nullo qualunque altro atto che si cercasse di mischiarvi.

58. Li cittadini che avranno composta l’assemblea si trasporteranno alla parrocchia, ove si canterà un solenne Te Deum conducendo l’elettore o elettori tra il presidente, gli assistenti allo scrutinio, e il segretario.


Delle assemblee elettorali di territorio.


59. Le assemblee elettorali di territorio si comporranno degli elettori parrocchiali che si congregheranno nel capo luogo di ogni territorio alla fine di nominare l’elettore o elettori che devono concorrere alla capitale della provincia, per eleggere li deputati delle Cortes.

60. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole e possessi adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell’anno anteriore a quello in cui dovranno unirsi le Cortes.

61. Nella provincia d’Oltremare, si terranno la prima Domenica del mese di gennaio prossimo seguente al [p. 198 modifica]mese di dicembre, in cui saranno tenute le assemblee di parrocchia.

62. Per venire in cognizione del numero degli elettori, che abbia a nominare ogni territorio, si osserveranno le seguenti regole.

63. Il numero degli elettori di territorio, sarà triplice al numero dei deputati che si dovranno eleggere.

64. Se il numero dei territorii della provincia fosse maggior di quello degli elettori, che si richiedono con l’articolo precedente per la nomina dei deputati che gli corrispondano, si nominerà non ostante un elettore per ogni territorio.

65. Se il numero dei territorii fosse minore del numero degli elettori che si devono nominare, ogni territorio ne eleggerà uno, due, o più, sino a completare il numero richiesto. Ma se mancasse tuttavia un elettore sarà nominato dal territorio di maggior popolazione; se tuttavia ne mancasse altro lo nominerà il territorio che gli viene appresso nel numero della popolazione, e così successivamente.

66. Per quanto resta stabilito negli art. 31, 32 e 33 e negli articoli precedenti il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori a ognuno de’ suoi territorii.

67. Le assemblee elettorali di territorii saranno presiedute dal capo politico, o dal primo alcalde della popolazione del capo luogo di quel territorio, e ad esso si presenteranno gli elettori parrocchiali co’ documenti che accreditino la loro elezione perchè siano registrati i nomi nel libro in cui si hanno da estendere gli atti dell’Assemblea.

68. Nel giorno destinato gli elettori di parrocchia si uniranno col presidente, nelle sale comunali a porta aperta, e comincieranno dal nominare un segretario, e due assistenti allo scrutinio tra gli stessi elettori. [p. 199 modifica]

69. In seguito presenteranno gli elettori i certificati della loro nomina, che dovranno essere esaminati dal segretario o dagli assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare, se questi sieno o no in regola. Li certificati del segretario ed assistente allo scrutinio saranno esaminati da una commissione di tre individui dell’assemblea che si nominerà perchè informi pure nel seguente giorno sullo stato degli stessi.

70. In questo giorno congregati gli elettori parrocchiali si leggeranno le informazioni intorno al certificato, e se vi fosse ostacolo per alcuno di essi o degli elettori per difetto di qualcuna delle qualità ricercate, l’assemblea risolverà definitivamente quanto le parerà, e ciò sarà eseguito senza ricorso.

71. Finito questo atto, passeranno gli elettori parrocchiali col presidente, alla Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dall’ecclesiastico di maggior dignità che farà un discorso relativo alle circostanze.

72. Compito questo atto religioso si restituiranno alle case comunali, e occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza leggerà il segretario questo capitolo della Costituzione, e in seguito farà lo stesso il presidente per quanto si contiene nell’articolo 49, e si osserverà tutto quello che in essi viene prescritto.

73. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell’elettore o elettori di territorio, eleggendoli di uno in uno, e per scrutinio secreto mediante cedole nelle quali dovrà essere scritto il nome della persona che ognuno elegge.

74. Finita la votazione, il presidente, il segretario ed assistenti allo scrutinio faranno l’incontro dei voti, e resterà eletto quello che abbia avuto a suo favore almeno la metà dei voti o uno di più, pubblicando il presidente [p. 200 modifica]ogni elezione. Se nessuno avesse ottenuto la pluralità assoluta dei voti, li due che avranno ottenuto il maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà maggior numero di voti. In caso di parità, deciderà la sorte.

75. Per essere elettore di territorio si richiede di essere cittadino che si trovi nell’esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore dei venticinque anni, abitante e residente nel territorio, che sia di stato secolare o dell’ecclesiastico secolare, potendo cadere l’elezione nei cittadini che compongono l’assemblea, e in quelli fuori della stessa.

76. Il segretario estenderà l’atto che dovrà essere firmato dal presidente e dagli assistenti allo scrutinio, e se ne darà copia firmata dalli medesimi alla persona o persone elette per farne constare la nomina. Il presidente di quest’assemblea rimetterà altra copia firmata da lui e dal segretario al presidente dell’assemblea di provincia, ove si farà notoria l’elezione per mezzo delle carte pubbliche.

77. Nelle assemblee elettorali di territorio si osserverà tutto quello che è prescritto per le assemblee elettorali di parrocchia negli articoli 55, 56, 57 e 58.


Delle assemblee elettorali di provincia.


78. Le assemblee elettorali di provincia si comporranno degli elettori di tutti gli territorii di essa che si uniranno nella capitale, alla fine di nominare li deputati che le competono per assistere alle Cortes come rappresentanti della nazione.

79. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre dell’anno antecedente alle Cortes. [p. 201 modifica]

80. Nelle provincie d’Oltremare si terranno nella seconda domenica del mese di marzo dell’anno medesimo, in cui si uniranno le assemblee di territorio.

81. Saranno presiedute queste assemblee dal capo politico della capitale della provincia a cui si presenteranno gli eletti di territorio col documento della loro elezione perchè i loro nomi si registrino nel libro in cui si devono estendere gli atti dell’assemblea.

82. Nel giorno destinato si uniranno gli elettori di territorio nelle case comunali, o nel luogo più a proposito per un atto tanto solenne a porta aperta, e si comincieranno a nominare a pluralità di voti col presidente un segretario e due assistenti allo scrutinio fra i medesimi elettori.

83. Se ad una provincia non spettasse più che un deputato, concorreranno per lo meno cinque Elettori per la nomina, distribuendo questo numero fra i territorii in cui fosse divisa la provincia, o destinato i territorii a questo solo effetto.

84. Si leggeranno li quattro capitoli di questa Costituzione che trattano delle elezioni. Dopo si leggeranno i certificati degli atti delle elezioni fatte nei capi luoghi de’ territorii, rimessi dai presidenti rispettivi, e similmente presenteranno gli elettori li certificati della loro nomina per essere esaminati dal segretario ed assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se siano o no in regola. Li certificati del segretario e dell’assistente allo scrutinio, saranno esaminati da una commissione di tre individui dell’assemblea, che si nomineranno all’effetto, perchè informino sopra gli stessi nel giorno seguente.

85. Uniti gli elettori di territorio si leggeranno le informazioni sopra li certificati; e se vi fosse ragione da opporre ad alcuno degli stessi elettori per difetto di [p. 202 modifica]alcune delle qualità richieste, l’assemblea risolverà definitivamente e sul momento quanto le parerà e ciò che sarà risolto, si eseguirà senza ricorso.

86. In seguito si dirigeranno gli elettori di territorio col loro presidente alla Cattedrale o Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dal vescovo, o in suo difetto dall’ecclesiastico di maggior dignità, che farà un discorso analogo alle circostanze.

87. Finito quest’atto religioso ritorneranno al luogo da dove partirono, e a porta aperta, occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza; dovrà il presidente fare le medesime ricerche ed avvisi che si contengono nell’articolo 49, osservando tutto ciò che in esso è prescritto.

88. Si procederà in seguito dagli elettori che si troveranno presenti alla elezione del deputato o deputati. Essi li eleggeranno di uno in uno, avvicinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli assistenti allo scrutinio e segretario, e alla sua presenza dovrà essere scritto in una lista il nome della persona che ognuno elegge; il segretario e gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare.

89. Finita la votazione, il presidente, segretario ed assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento dei voti, e sarà eletto quello che avrà unito a suo favore almeno la metà dei voti ed uno di più; se nessuno avesse unita la maggiorità assoluta dei voti, li due che avranno avuto il maggior numero entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà la pluralità di essi; in caso di parità deciderà la sorte, e successa l’elezione di uno sarà pubblicata dal presidente.

90. Dopo l’elezione dei deputati si procederà alla nomina dei supplenti col medesimo metodo e forma, ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza parte di quella [p. 203 modifica]dei deputati che le appartengono. Se ad alcuna provincia non toccasse di eleggere più di uno o due deputati, eleggerà non ostante un deputato supplente. Questi concorreranno alle Cortes, semprechè si verifichi la morte del principale eletto, o sia impossibilitato a giudizio delle medesime, in qualunque tempo che uno o l’altro accidente si verifichi dopo la elezione.

91. Per essere deputato alle Cortes si richiede di essere cittadino che si trovi nell’esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore in età di venticinque anni, e che sia nato nella provincia, e sia stabilito in essa con la residenza almeno di sette anni, e sia di stato secolare, o dell’ecclesiastico secolare, potendo cadere l’elezione nei cittadini che compongono l’assemblea come in quelli fuori di essa.

92. Si richiede inoltre per essere eletto deputato di Cortes di avere una rendita annuale proporzionata procedente dai beni propri.

93. Si sospende la disposizione dell’articolo precedente sino che le Cortes che si terranno d’ora innanzi, dichiarino essere già arrivato il tempo in cui possa avere effetto, stabilendo la quota della rendita e la qualità dei beni. Ciò che allora sarà risoluto si terrà per costituzionale, come se in questo fosse stato espresso.

94. Se succedesse che una medesima persona fosse stata eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella ove si trova stabilita, sussisterà, la elezione per il titolo della residenza.

95. I ministri, i consiglieri di Stato e gli impiegati nella casa reale non potranno esser eletti deputati di Cortes.

96. Nemmeno potrà essere eletto deputato di Cortes nessun forestiere, ancorchè abbia ottenuto dalle Cortes carta di cittadino. [p. 204 modifica]

97. Niuno impiegato pubblico nominato dal governo potrà essere eletto deputato di Cortes per la provincia, in cui esercita il suo impiego.

98. Il segretario estenderà gli atti delle elezioni, ai quali firmeranno insieme con lui il presidente e tutti gli elettori.

99. In seguito accorderanno a tutti gli elettori senza scusa alcuna, e a cadauno dei deputati tutti i più ampli poteri, secondo la seguente formola, rimettendo a ogni deputato suo corrispondente il potere per presentarsi nelle Cortes.

100. Li poteri saranno concepiti in questi termini: Nella città di........ di........ a...... dell’anno di....... nelle sale di....... trovandosi congregati li signori (qui si porranno i nomi del presidente e degli elettori di territorio che formano l’assemblea elettorale della provincia) dissero avanti di me infrascritto, scrivente e testimoni convocati che essendosi proceduto secondo la regola della costituzione politica della monarchia Spagnuola, alla nomina degli elettori parrocchiali e di territorio con tutte le solennità prescritte dalla medesima Costituzione, come consta dai certificati, che originali si esibiscono riuniti gli espressi elettori dei territori della provincia di....... nel giorno... del mese di..... del presente anno.... aveano fatto la nomina delli deputati, che in nome e rappresentazione di questa provincia devono concorrere alle Cortes, e che furono eletti per deputati per questa provincia li signori N. N. come risulta dagli atti estesi e firmati da N. N. Che in conseguenza loro conferiscono ampi poteri a tutti uniti e a cadauno da sè, per adempire e disimpegnare le auguste funzioni del loro incarico, e perchè con gli altri deputati di Cortes, come rappresentanti della Nazione Spagnuola possino [p. 205 modifica]accordare e risolvere quanto intendessero conducente al bene generale della stessa, in forza delle facoltà che la Costituzione determina, e dentro i limiti che la medesima prescrive, senza potere derogare, alterare e variare in nessuna maniera, nessuno degli articoli, sotto nessun pretesto, e che gli accettanti si obbligano per sè stessi, ed a nome di tutti gli abitanti di questa provincia, in virtù delle facoltà che loro son concesse come elettori nominati con quest’atto, e tener per valido, ed obbedire e compire quanto tali deputati di Cortes facessero, e risolvessero, secondo i regolamenti della Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, e questo espressero ed accordarono alla presenza di N. N. testimoni, che con li signori accordanti si firmano qui sotto.

101. Gli assistenti allo scutinio e il segretario, rimetteranno immediatamente una copia firmata dai medesimi degli atti delle elezioni, alla Deputazione permanente delle Cortes, e faranno che si pubblichino le elezioni col mezzo della stampa, rimettendo un esemplare ad ogni popolazione della provincia.

102. Sarà provveduto all’indennizzazione dei deputati per le rispettive provincie, come della Deputazione permanente. Si abbonerà inoltre ai deputati d’Oltremare ciò che le provincie stesse giudicheranno necessario per le spese del loro viaggio di venuta e di ritorno.

103. Si osserverà nelle assemblee elettorali di provincia tutto quello che si prescrive negli articoli 55, 56, 57 e 58 ad accezione di quanto vien prescritto dall’art. 328.


Della installazione delle Cortes.


104. Si uniranno le Cortes tutti gli anni nella capitale del regno nell’edilizio destinato a questo solo oggetto.

105. Quando trovassero conveniente il traslatarsi in altro luogo, potranno farlo, semprechè sia in luogo [p. 206 modifica]non distante dalla capitale più di dodici leghe, e che convengano della traslazione le due terze parti dei deputati che saranno presenti.

106. Le sessioni delle Cortes in ogni anno dureranno tre mesi consecutivi, principiando il primo marzo.

107. Le Cortes potranno prorogare le loro sessioni al più per un altro mese, nei soli due casi.

1° A richiesta del Re.

2° Se le Cortes lo credessero necessario per una risoluzione delle due terze parti dei deputati.

108. I deputati si rinnoveranno nella loro totalità ogni due anni.

109. Se la guerra o l’occupazione di qualche parte del territorio della monarchia dall’inimico impedissero che si potessero presentare a tempo tutti od alcuni dei deputati di una o più provincie, saranno suppliti quelli che mancassero dai deputati antecedenti delle rispettive provincie, cavandoli a sorte fino a completare il numero che loro corrisponda.

110. I deputati non potranno essere rieletti se non mediante altra deputazione.

111. Arrivando i deputati alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente delle Cortes facendo scrivere i loro nomi, e quello della provincia che gli ha eletti in un registro nella segreteria delle medesime Cortes.

112. Nell’anno della rinnovazione dei deputati si farà il 15 di febbraio a porte aperte la prima unione preparatoria, facendo da presidente quello che lo sarà della deputazione permanente e da segretari e assistenti ai scrutini, quelli che saranno nominati dalla medesima deputazione, tra quelli restanti individui che la compongono.

113. In questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i loro poteri, e nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui perchè [p. 207 modifica]esaminino i poderi di tutti i deputati, e un’altra di tre perchè esaminino quelli dei cinque individui che compongono la commissione.

114. Il giorno 20 del medesimo febbraio si farà a porta aperta la seconda assemblea preparatoria nella quale le due commissioni informeranno sopra la legittimità dei poteri, avendo avuto presenti le copie delle elezioni provinciali.

115. In questa assemblea e nelle altre che siano necessarie sino al giorno 25 si risolveranno definitivamente e a pluralità di voti, i dubbi che si suscitassero sopra la legittimità dei poteri, e le qualità dei deputati.

116. Nell’anno seguente a quello della rinnovazione dei deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria, e il giorno 20 di febbraio e sino al 25 quelle che si credessero necessarie nel modo e forma di ciò che si è espresso nelli tre articoli precedenti, sopra la legittimità dei poteri dei deputati che di nuovo si presentassero.

117. In tutti gli anni il giorno 25 di febbraio si terrà l’ultima assemblea preparatoria, nella quale si farà prestare il giuramento da tutti i deputati, ponendo la mano sopra i santi evangeli, con la formola seguente: Giurate di difendere e conservare la religione Cattolica, Apostolica, Romana, senza ammettere alcun’altra nel regno?... R. Sì, giuro... Giurate osservare e far osservare religiosamente la costituzione politica della monarchia spagnuola sanzionata dalle Cortes generali e straordinarie della nazione nell’anno 1812?... R. Sì, giuro... Giurate di condurvi bene fedelmente nell’incarico che la nazione vi ha affidato, avendo in mira in tutto, e il bene e la prosperità della medesima nazione?.. R. Sì, giuro... Se farete così, Dio vi premierà, e se no ve lo imputi.

118. In seguito si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati per scrutinio segreto e a pluralità assoluta dei [p. 208 modifica]voti un presidente, un vice-presidente, e quattro segretari, e con ciò si terranno per costituite e formate le Cortes, e la deputazione permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

119. Si nominerà nel medesimo giorno una deputazione di ventidue individui e due segretari perchè possano dar parte al re d’essersi costituite le Cortes, ed il presidente che hanno eletto, affine che manifesti se assisterà all’apertura delle Cortes che si terranno il giorno 1° di marzo.

120. Se il Re si trovasse fuori della capitale gli si farà questa partecipazione in iscritto, e il Re risponderà nel medesimo modo.

121. Il Re assisterà da sè medesimo all’apertura delle Cortes, e se si trovasse impedito lo farà il presidente nel giorno stabilito, senza che per nessun motivo possa differirsi ad altro. Le stesse misure e formalità si osserveranno per l’atto di chiudere le Cortes.

122. Nella sala delle Cortes entrerà il Re senza guardie, e solamente lo accompagneranno le persone determinate dal cerimoniale per il ricevimento e congedo del Re, come sarà prescritto nel regolamento del governo interno delle Cortes.

123. Il Re farà un discorso nel qual proporrà alle Cortes quel che credesse conveniente, e al quale il presidente risponderà in termini generali. Se il Re non assistesse rimetterà il suo discorso al presidente, perchè da esso si legga nelle Cortes.

124. Le Cortes non potranno deliberare in presenza del re.

125. Nei casi in cui i segretari del dispaccio facciano alle Cortes alcune proposizioni a nome del Re, assisteranno alle discussioni quando, e nel modo che le Cortes determinassero, e parleranno tra essi, ma non potranno star presenti alla votazione. [p. 209 modifica]

126. Le sessioni delle Cortes saranno pubbliche, e solo nei casi che esigono riserva si potrà far sessione segreta.

127. Nelle discussioni delle Cortes ed in tutto il di più che apparterrà al suo governo e ordine interno si osserverà il regolamento che si forma da esse Cortes generali e straordinarie, senza pregiudizio delle riforme che le successive trovassero più conveniente di fare in esso.

128. I deputati saranno inviolabili per le loro opinioni, e in nessun tempo e caso, nè da nessuna autorità potranno essere riconvenuti per le stesse. Nelle cause criminali che contro loro s’intentassero, non potranno essere giudicati se non dal tribunal delle Cortes nel modo e forma che si prescrivono dal regolamento del governo interno delle medesime. Durante le sessioni delle Cortes non potranno essere impediti civilmente, nè soggetti ad esecuzione per debiti.

129. Durante il tempo della deputazione, contato per quest’effetto dal dì che la nomina consta, nella Corte permanente, non potranno i deputati accettare per sè nè sollecitare per altri alcuno impiego a cui provveda il Re, nè alcun avanzamento a meno che non sia di scala nella rispettiva carriera.

130. Nel medesimo modo non potranno, durante il tempo della loro deputazione e un anno dopo dell’ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sè, nè sollecitare per altre pensioni, nè decorazioni alcune che siano di provenienza del Re.


Della facoltà delle Cortes.


131. Le facoltà delle Cortes sono:

1. Proporre e decretare le leggi, e interpretarle e derogarle in caso necessario.

[p. 210 modifica]

2. Ricevere il giuramento del Re, del principe delle Asturie e della reggenza, come si previene a suo luogo.

3. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di diritto che occorra in ordine alla successione della corona.

4. Eleggere la reggenza o reggente del regno come lo prescrive la costituzione, e stabilire i limiti coi quali la reggenza e il reggente hanno da esercitare la autorità reale.

5. Fare il pubblico riconoscimento del principe di Asturia.

6. Nominare tutore al Re minore come lo prescrive la costituzione.

7. Approvare prima della sua ratifica li trattati di alleanza offensiva, quelli dei sussidi e li speciali di commercio.

8. Concedere o negare l’ammissione di truppe straniere nel regno.

9. Decretare la creazione e soppressione degli impieghi nei tribunali stabiliti dalla costituzione, ed egualmente la creazione e soppressione dei pubblici uffici.

10. Fissare tutti gli anni dietro proposta del Re le forze di terra e di mare, determinando quelle che si dovranno tenere in piedi in tempo di pace, e il loro aumento in tempo di guerra.

11. Dar ordini agli eserciti, armata e milizie nazionali in tutti i rami che li costituiscono.

12. Fissare le spese dell’amministrazione pubblica.

13. Stabilire annualmente le contribuzioni e imposte.

14. Approvare il riparto delle contribuzioni fra le Provincie.

15. Esaminare e approvare i conti del versamento dei capitali pubblici.

16. Stabilire le Dogane e regolare i diritti.

17. Disporre il conveniente per l’amministrazione, conservazione ed alienazione dei beni nazionali.

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18. Determinare il valore, peso, lega, tipo e denominazione delle monete.

19. Adottare il sistema che si giudicasse più comodo e giusto per i pesi e misure.

20. Promovere e fomentare ogni specie di industria e rimovere gli ostacoli che si frapponessero.

21. Stabilire il piano generale di pubblico insegnamento in tutta la Monarchia, ed approvare quello che si formerà per l’educazione del Principe delle Asturie.

22. Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del regno.

23. Proteggere la libertà politica della stampa.

24. Realizzare la responsabilità dei ministri ed altri pubblici impiegati.

25. Per ultimo appartiene alle Cortes di dare o negare il loro consentimento in tutti quelli casi ed atti, per i quali è provveduto nella Costituzione esser questo necessario.


Della formazione delle leggi e della sanzione reale.


132. Ciascun deputato ha facoltà di proporre progetti di legge alle Cortes, purchè lo presenti in iscritto ed esponga le ragioni sulle quali si fonda.

133. Due giorni almeno dopo presentato eletto il progetto di legge, si leggerà per una seconda volta, e le Cortes delibereranno se debba o no essere ammesso a discussione.

134. Ammesso che sia a discussione, se a giudizio delle Cortes, la gravità dell’oggetto lo richiederà, sarà previamente trasmesso ad una commissione.

135. Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto a discussione, si leggerà per la terza volta, e si potrà fissare il giorno in cui aprirne la discussione. [p. 212 modifica]

136. Nel giorno fissato per la discussione, dovrà questa abbracciare il progetto nella sua totalità ed in cadauno de’ suoi articoli.

137. Sarà in potere delle Cortes il determinare quando sembri loro che la materia sia stata sufficientemente discussa; ciocchè determinato, si risolverà se vi sia luogo o no a raccorre i voti.

138. Deciso che sia esservi luogo a raccorre i voti, si procederà a far ciò immediatamente, ammettendo o rigettando in tutto o in parte il progetto, o variandolo o modificandolo secondo le osservazioni che saranno state fatte nella sua discussione.

139. La votazione si farà a pluralità assoluta di voti; e per potervi procedere sarà necessaria la presenza di uno almeno più della metà del totale dei deputati che debbono comporre le Cortes.

140. Se le Cortes rigetteranno un progetto di legge, che fu assoggettato al loro esame, o risolveranno che non deve procedersi alla votazione, non potrà essere riproposto nel medesimo anno.

141. Se sarà stato adottato, si estenderà per duplicato in forma di legge e si leggerà alle Cortes; ciò fatto e sottoscritti ambi gli originali dal presidente e da due segretarii, saranno immediatamente presentati al Re da una deputazione.

142. Il Re sanziona le leggi.

143. La sanzione del Re consiste in questa formola segnata di sua mano: Si pubblichi come legge.

144. Nega il Re la sanzione colla seguente formola egualmente segnata di sua mano: ritorni alle Cortes, accompagnando nel tempo stesso una esposizione delle ragioni che indussero a negarla.

145. Avrà il Re trenta giorni di tempo per usare di questa prerogativa: se dentro questo spazio non avrà [p. 213 modifica]data o negata la sanzione, appunto perciò si intenderà che l’abbia data, e la darà in effetto.

146. Data o negata la sanzione dal Re, passerà alle Cortes uno dei due originali con la formola rispettiva, affinchè ne sieno informate. Questo originale si conserverà nell’archivio delle Cortes, e il duplicato resterà in potere del Re.

147. Se il Re negasse la sanzione, non si tornerà ad agitare il medesimo soggetto nelle Cortes di quell’anno, ma potrà farsi in quelle dell’anno seguente.

148. Se nelle Cortes del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto, presentato che sia al Re, potrà darne la sanzione o negarla per la seconda volta a termini degli articoli 143 e 144, ed in questo ultimo caso non si tratterà del medesimo soggetto in quell’anno.

149. Se di nuovo e per la terza volta, fosse proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto nelle Cortes del seguente anno, per ciò appunto s’intende che il Re vi dà la sua sanzione, e presentandoglielo la darà in effetto per mezzo della formola espressa nell’articolo 143.

150. Se prima che spiri il termine di trenta giorni, entro i quali il Re deve dare o negare la sua sanzione, le Cortes terminassero le loro sessioni, il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle sessioni delle Cortes susseguenti; e se questo termine passasse senza che l’avesse data, per ciò stesso s’intenderà data, e la darà in effetto nella forma prescritta: se poi il Re avesse negata la sanzione, queste Cortes potranno trattare di quello stesso progetto.

151. Se anche dopo negata dal Re la sanzione ad un progetto di legge, passino alcuno od alcuni anni senza che si proponga lo stesso progetto e si torni poi a [p. 214 modifica]suscitare nel tempo della stessa Deputazione che lo adottò per la prima volta o in quella delle due Deputazioni che immediatamente lo susseguono, si considererà sempre come lo stesso progetto, per gli effetti alla sanzione del Re, di cui trattano i tre articoli precedenti; ma se nel corso delle tre Deputazioni suddette non tornasse a proporsi, quantunque in appresso fosse riprodotto negli identici termini, si considererà come progetto nuovo per gli effetti indicati.

152. Se la seconda o terza volta che si propone il progetto, dentro il termine prefisso dall’articolo precedente, fosse rigettato dalle Cortes, in qualunque tempo fosse riprodotto di poi, sarà sempre tenuto per progetto nuovo.

153. Si deroga alle leggi colle medesime formalità e per la stessa trafila con cui si stabiliscono.


Delle promulgazioni delle leggi.


154. Pubblicata la legge nelle Cortes, si farà di ciò avvisato il Re; affinchè si proceda tosto alla sua promulgazione solenne.

155. Il Re nel promulgare le leggi userà della formola seguente: N. (il nome del Re) per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti fa sapere: che le Cortes hanno decretato, e Noi abbiamo sanzionato ciò che segue: (e qui il testo letterale della legge). Per tanto comandiamo a tutti i tribunali di giustizia, capi, governatori ed altre autorità sì civili che militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, di osservare e fare osservare, compire ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Sappiatelo per il suo adempimento; e fate in modo che sia [p. 215 modifica]stampata, pubblicata e posta in circolazione. (Va diretta al ministro rispettivo).

156. Tutte le leggi saranno per ordine del Re e dei rispettivi segretarii del dicastero comunicate a tutti e cadauno i tribunali supremi, agli alcaldi ed altri capi ed autorità superiori che le faranno passare ai subalterni.


Della Deputazione permanente delle Cortes.


157. Le Cortes prima di separarsi nomineranno una deputazione che si chiamerà deputazione permanente delle Cortes, composta di sette individui tratti dal loro seno, tre delle provincie d’Europa e tre d’Oltremare, ed il settimo sarà estratto a sorte fra i deputati d’Europa e d’Oltremare.

158. Nel tempo stesso le Cortes nomineranno due supplenti alla deputazione, uno d’Europa ed uno d’Oltremare.

159. La deputazione permanente sederà nell’intervallo per la rinnovazione delle Cortes.

160. Le facoltà di questa deputazione sono:

1. Vegliare all’osservanza della Costituzione e delle leggi per dar conto alle prossime Cortes delle infrazioni che avrà notate.

2. Convocare le Cortes straordinarie nei casi prescritti dalla Costituzione.

3. Disimpegnare le funzioni indicate negli articoli 111 e 112.

4. Passare avviso ai deputati supplenti onde concorrano in luogo dei deputati ordinari; e se accadesse la morte o impossibilità assoluta dei deputati e supplenti di una provincia, comunicare gli ordini corrispondenti alla medesima affinchè proceda a nuova elezione.

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Delle Cortes straordinarie.


161. Le Cortes straordinarie saranno composte dei medesimi deputati che formano le ordinarie durante i due anni della loro deputazione.

162. La deputazione permanente delle Cortes le convocherà per un giorno determinato nei tre casi seguenti:

1. A regno vacante.

2. Quando il Re venisse impossibilitato comunque a governare, o volesse abdicare la Corona per il suo successore; restando autorizzata nel caso la deputazione a prendere tutte le misure che stimasse convenienti onde assicurarsi della inabilità del Re.

3. Quando in circostanze critiche e per ardui affari trovasse il re conveniente che si convocassero, e di ciò notificasse la deputazione permanente delle Cortes.

163. Le sessioni straordinarie delle Cortes comincieranno e termineranno con le medesime formalità che le ordinarie.

164. Le Cortes straordinarie non interromperanno la elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

165. La riunione delle Cortes straordinarie non impedisce l’elezione dei nuovi deputati nel tempo prescritto.

166. Se le Cortes straordinarie non avessero chiuse le loro sedute nel giorno fissato per la riunione delle ordinarie, cesseranno le prime dalle loro funzioni, e le ordinarie continueranno la trattativa di ciò, per cui quelle erano state convocate.

167. La deputazione permanente delle Cortes continuerà nelle funzioni che le vengono assegnate negli articoli 111 e 112, nel caso contemplato nell’articolo precedente. [p. 217 modifica]



TITOLO IV.

DEL RE



Della inviolabilità del Re e della sua autorità.

168. La persona del Re è sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità.

169. Il Re avrà il titolo di Maestà Cattolica.

170. L’autorità di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell’ordine pubblico per l’interno ed alla sicurezza dello Stato per l’estero, conforme alla Costituzione ed alle leggi.

171. Oltre alla prerogativa che compete al Re, di sanzionare le leggi e promulgarle, gli competono anche come principali le facoltà seguenti:

1. Spedire i decreti, regolamenti ed istruzioni che crede necessarii alla esecuzione delle leggi.

2. Provvedere affinchè in tutto il Regno si amministri pronta e completa giustizia.

3. Dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone poi conto documentale alle Cortes.

4. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali sopra proposizione del consiglio di Stato.

5. Provvedere a tutti gli impieghi civili e criminali.

6. Nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità e beneficii ecclesiastici di patronato regio, sopra proposizione del consiglio di Stato.

7. Concedere onori e distinzioni di ogni classe a norma delle leggi.

8. Comandare gli eserciti e le armate, e nominare i generali.

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9. Disporre della forza armata distribuendola come più convenga.

10. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze, e nominare gli ambasciatori, ministri e consoli.

11. Provvedere alla fabbricazione delle monete, sulle quali si imprimerà la di lui effigie ed il suo nome.

12. Decretare il versamento dei fondi destinati a cadauno dei rami della pubblica amministrazione.

13. Far grazia ai delinquenti conformandosi alla legge.

14. Fare alle Cortes le proposizioni di legge o di riforma, che creda conducenti al bene della Nazione, affinchè deliberino su di esse nella forma prescritta.

15. Accordare la esecuzione, o sospendere i decreti dei consigli e bolle pontificie col consenso delle Cortes, se conterranno disposizioni generali; ascoltando il consiglio di Stato, se versano sopra affari particolari o governativi, e se contengono punti contenziosi, trasmettendo il suo esame e decisione al sapremo tribunale di giustizia, affinchè risolva in conformità alle leggi.

16. Nominare e destituire liberamente i segretarii di Stato e ministri.

172. Le restrizioni dell’autorità del Re sono le seguenti:

1. Non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la riunione delle Cortes nelle epoche e casi fissati dalla Costituzione, nè sospenderle, nè discioglierle, nè in maniera alcuna incagliarne le sessioni e deliberazioni. Quelli che lo consigliassero o assistessero in qualunque tentativo di tal fatta, sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali.

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2. Non può il Re assentarsi dal Regno senza il consentimento delle Cortes, e se lo facesse s’intenderà avere rinunciato al trono.

3. Non può il Re alienare, cedere e rinunciare od in qualunque maniera trasmettere in altri l’autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative.

Se per qualunque causa volesse abdicare il trono in favore del successore immediato, non potrà farlo senza il consentimento delle Cortes.

4. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia, città, villa o luogo, nè parte alcuna del territorio spagnuolo, per piccola che sia.

5. Non può il Re fare alleanza offensiva nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consentimento delle Cortes.

6. Non può del pari obbligarsi per trattato a dare sussidii ad alcune potenze straniere senza il consenso delle Cortes.

7. Non può il Re cedere nè alienare i beni nazionali senza il consenso dalle Cortes.

8. Il re non può imporre da per sè contribuzioni dirette nè indirette, nè levare tributi sotto qualunque nome o per qualunque siasi oggetto, giacchè sempre devono essere decretati dalle Cortes.

9. Non può concedere il Re privilegio esclusivo ad individuo o corporazione alcuna.

10. Non può prendere il Re la proprietà di alcun particolare o corporazione, nè turbarne il possesso, uso e godimento; e se in alcun caso fosse necessario per oggetto di pubblica utilità conosciuta, prendere la proprietà di un particolare, non potrà farsi senza che sia contemporaneamente indennizzato, o se gli dia una buona sostituzione in compenso, a giudizio di probe persone.

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11. Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà nè imporgli alcuna pena di sua autorità. Il ministro che firmasse un tal ordine ed il giudice che lo eseguisse, saranno responsabili alla Nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale.

Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l’arresto di qualunque individuo, potrà il Re rilasciare ordini a tale effetto; sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente.

12. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Cortes onde ottenerne il consenso, e se non lo facesse, s’intenderà avere abdicata la corona.

173. Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse minore quando entra a governare il regno, presterà giuramento avanti le Cortes sotto la formola seguente:

N. (e qui il suo nome) Per la grazia di Dio e la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, giuro per Iddio e per li Santi Evangeli, che difenderò e conserverò la Religione Cattolica Apostolica Romana senza permetterne alcun’altra nel Regno; che conserverò e farò conservare la Costituzione politica e le leggi della Monarchia Spagnuola, non avendo in vista che il suo bene e profitto; che non alienerò, cederò nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, denari nè altra cosa, se non quelle che saranno decretate dalle Cortes; che non prenderò mai ad alcuno la sua proprietà; e che rispetterò sopratutto la libertà politica della nazione e la personale di ogni individuo; e se in quello che ho giurato o parte di esso facessi il contrario, non devo essere ubbidito, e tutto quello che contravenisse, sia nullo e di verun valore. Così facendo Iddio mi aiuti e sia in mia difesa, e se no me lo imputi.

[p. 221 modifica]


Della successione della Corona.


174. Il Regno della Spagna è indivisibile; e l’avvenimento al trono è regolato per ordine di primogenitura fra i discendenti legittimi maschi e femmine delle linee, che si esprimeranno.

175. Non possono essere Re delle Spagne se non quelli che sono figli legittimi, da costante e legittimo matrimonio.

176. Nel medesimo grado e linee li maschi dovranno essere preferiti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, però le femmine di maggior linea o di maggior grado nella medesima linea, dovranno essere preferite ai maschi di linea o grado posteriore.

177. Il figlio o figlia del primogenito del Re, nel caso che morisse suo padre senza essere entrato nella successione del regno, dovrà preferirsi agli zii e succedere immediatamente all’avolo per diritto di rappresentazione.

178. Finchè non si estingua la linea in cui è stata radicata la successione, non entra la immediata.

179. Il Re delle Spagne è il sig. D. Ferdinando VII di Borbone che attualmente regna.

180. In mancanza del sig. D. Ferdinando VII di Borbone, succederanno i suoi discendenti legittimi, tanto maschi come femmine, in mancanza di quelli succederanno i suoi fratelli e zii, li fratelli di suo padre siano maschi come femmine, e li discendenti legittimi di questi per l’ordine che si è prescritto osservando in tutto il diritto di rappresentazione, e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.

181. Le Cortes dovranno escludere dalla successione quella persona o persone che siano incapaci per governare o abbiano fatto cosa per cui meritino perdere la corona. [p. 222 modifica]

182. Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si sono distinte, le Cortes faranno nuovi cambiamenti come crederanno che più importi alla nazione, seguendo sempre l’ordine e regole di succedere che sono stabiliti.

183. Quando la corona abbia da ricadere immediatamente o sia ricaduta in femmina, questa non potrà eleggere marito, senza consentimento delle Cortes, e se facesse il contrario, si intende che abdicherà la corona.

184. Nel caso che arrivi a regnare una femmina, suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al regno, nè alcuna parte nel governo.


Della minorità del Re e della Reggenza.


185. Il Re è minorenne fino agli anni dieciotto compiti.

186. Durante la minorità del Re, il regno sarà governato da una reggenza.

187. Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità per qualunque causa fisica e morale.

188. Se l’impedimento del Re oltrepassasse i due anni e l’immediato successore ne avesse più di dieciotto, le Cortes potranno nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

189. Caso che vacasse il trono essendo minore il principe delle Asturie, finchè si riuniscono le Cortes straordinarie, a meno che non fossero riunite le ordinarie, la reggenza provvisionale sarà composta della Regina madre, se vi sarà, di due deputati della deputazione permanente delle Cortes, i più anziani per ordine della loro elezione in deputati, e di due consiglieri del consiglio di Stato i più anziani, cioè il decano e quello che lo segue; se non vi sia Regina madre entrerà nella reggenza il consigliere di Stato terzo d’anzianità. [p. 223 modifica]

190. La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla Regina madre, se vi sarà, ed in sua mancanza, dall’individuo della deputazione permanente delle Cortes, primo ad essa nominato.

191. La reggenza provvisoria non sbrigherà altri affari che quelli che non ammettono dilazione, e non rimoverà o nominerà ad impiego se non che interinalmente.

192. Riunite che sieno le Cortes straordinarie, esse nomineranno una reggenza composta di tre o cinque persone.

193. Onde poter essere individuo della reggenza si richiede di essere cittadino in esercizio dei suoi diritti; restando esclusi gli stranieri ancorchè abbiano carta di cittadinanza.

194. La reggenza sarà presieduta da quello fra suoi individui che sarà designato dalle Cortes; toccando a queste stabilire in caso necessario, se debba esservi torno nella presidenza, ed in quai termini.

195. La reggenza eserciterà l’autorità del Re, nei termini che le Cortes stimeranno bene.

196. L’una e l’altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola prescritta nell’articolo 173, aggiungendo la clausola di fedeltà al Re; e la reggenza permanente aggiungerà inoltre che osserverà le condizioni che le avessero imposte le Cortes per l’esercizio della sua autorità, e che quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi d’esser impossibilitato, lo reintegrerà nel governo del regno, sotto pena, dilazionando un solo momento, di esserne tenuti e puniti gl’individui come traditori.

197. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

198. Sarà tutore del Re minorenne la persona che il Re defunto avesse nominata nel suo testamento. Se non [p. 224 modifica]lo avrà nominato sarà tutrice la Regina madre finchè resti vedova. In sua mancanza il tutore sarà nominato dalle Cortes. Nel primo e terzo caso il tutore dovrà essere un naturale del regno.

199. La reggenza provvederà affinchè l’educazione del Re minore sia la più conveniente al grande oggetto dell’alta sua dignità, e che sia eseguita conforme al piano che approveranno le Cortes.

200. Queste fisseranno il soldo che dovranno godere gli individui della reggenza.


Della famiglia Reale e del riconoscimento
del Principe d’Asturia.


201. Il figlio primogenito del Re s’intitolerà principe di Asturia.

202. Gli altri figli e figlie del Re si chiameranno infanti delle Spagne.

203. Parimenti saranno e si chiameranno infanti delle Spagne i figli e figlie del principe delle Asturie.

204. A queste persone solamente resta limitata la qualità d’infante delle Spagne, finchè possa estendersi ad altre.

205. Gli infanti delle Spagne godranno delle distinzioni ed onori di cui hanno goduto fino ad ora, e potranno essere nominati a qualunque posto, eccetto che a quelli di giudice e di deputato alle Cortes.

206. Il principe d’Asturia non potrà salire al trono senza consentimento delle Cortes; e se vi salisse senza, sarà per ciò stesso escluso dal trono medesimo.

207. Lo stesso avrà luogo se rimanga fuori del regno per un tempo maggiore di quello fissato nel suo permesso, quando richiesto di ritornare, non verificasse il ritorno entro il termine che le Cortes avranno indicato. [p. 225 modifica]

208. Il principe d’Asturia, gl’infanti e le infante, i loro figli e discendenti che sieno sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui consentimento e delle Cortes, sotto pena di perdita de’ diritti alla corona.

209. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutti gli individui della famiglia Reale si rimetterà una copia autentica alle Cortes, e mancando queste, alla deputazione permanente, onde la custodisca nel suo archivio.

210. Il principe d’Asturia sarà riconosciuto dalle Cortes, con le formalità che prescriverà il regolamento interno di esse.

211. Questo riconoscimento si farà dalle prime Cortes che si terranno dopo la sua nascita.

212. Il principe d’Asturia, giunto all’età d’anni quattordici, presterà giuramento innanzi alle Cortes, sotto la formola seguente:

«N. (e qui il nome) principe d’Asturia, giuro per Iddio e santi evangeli, che difenderò e conserverò la Religione Cattolica, Apostolica Romana, senza permetterne alcun’altra nel regno; che manterrò la costituzione politica della Monarchia Spagnuola, e che sarò fedele ed obbediente al Re; che Dio m’aiuti.»


Della dotazione della famiglia Reale.


213. Le Cortes assegneranno la dotazione annua della casa del Re in modo corrispondente all’alta dignità della sua persona.

214. Appartengono al Re tutti i palazzi reali di cui hanno goduto i suoi predecessori, e le Cortes assegneranno le terre che crederanno conveniente di riservare ai suoi piaceri.

215. Al principe d’Asturia dal giorno della sua nascita ed agli infanti ed infante all’età di sette anni compiti si [p. 226 modifica]assegnerà dalle Cortes per i loro alimenti la somma annua corrispondente alla rispettiva loro dignità.

216. Alle infante per il loro matrimonio assegneranno le Cortes la somma che crederanno opportuna in dote, e consegnata questa cesseranno gli alimenti annui.

217. Agli infanti, se si ammoglieranno risiedendo nelle Spagne, si continueranno gli alimenti già loro assegnati; e se si ammogliassero e risiedessero fuori, cesseranno gli alimenti e si accorderà loro per una volta tanto la somma che le Cortes crederanno opportuna.

218. Le Cortes fisseranno gli alimenti annui da prestarsi alla Regina vedova.

219. Il soldo degli individui della reggenza si prenderà dalla dotazione assegnata alla casa del Re.

220. La dotazione della casa del Re, e gli alimenti della sua famiglia di cui si parla negli articoli precedenti, si assegneranno dalle Cortes al principio di ogni regno, e non potranno alterarsi durante il regno stesso.

221. Tutti questi assegni sono a carico del tesoro nazionale, per lo che saranno pagati all’amministratore nominato dal Re, contro il quale anche dovranno intentarsi le azioni attive o passive che per ragione d’interesse possano essere promosse.


Dei Segretari e del Consiglio di Stato.


222. I segretari del dispaccio o ministri saranno sette, cioè:

Il segretario di dispaccio di Stato.

Il segretario di dispaccio per il governo del regno, per la penisola ed isole adiacenti.

Il segretario di dispaccio pel governo del regno d’Oltremare.

Il segretario del dispaccio di grazia e di giustizia. [p. 227 modifica]

Il segretario del dispaccio di finanza.

Il segretario del dispaccio della guerra.

Il segretario del dispaccio della marina.

Le Cortes successive faranno in questo sistema di segretario del dispaccio le mutazioni che l’esperienza o le circostanze esigeranno.

223. Per essere segretario del dispaccio si richiede la qualità di cittadino in esercizio de’ propri diritti, restando esclusi gli stranieri ancorchè avessero carte di cittadinanza.

224. Con un regolamento particolare approvato dalle Cortes si assegneranno ad ogni segretario gli affari che debbono appartenergli.

225. Tutti gli ordini del Re dovranno essere firmati dal segretario del dispaccio di quel ramo a cui corrisponda il dato affare.

Nessun tribunale nè persona pubblica darà esecuzione all’ordine che mancasse di tale requisito.

226. I segretari di dispaccio saranno risponsabili alle Cortes degli ordini che autorizzassero in contravvenzione alla Costituzione ed alle leggi, senza che serva loro di scusa avere così ordinato il Re.

227. I segretari del dispaccio formeranno i conti preventivi delle spese di pubblica amministrazione che parrà loro dover occorrere per il rispettivo loro ramo, e renderanno conto delle spese già fatte nel modo che sarà indicato.

228. Per poter agire contro i segretari del dispaccio decreteranno le Cortes prima di tutto esservi luogo a instruzione di causa.

229. Emesso questo decreto, resterà sospeso il segretario del dispaccio, le Cortes spediranno al tribunale supremo di giustizia tutti i documenti appartenenti alle cause che dovranno trattarsi dinanzi lo stesso tribunale, che le redigerà anche e deciderà conforme alle leggi. [p. 228 modifica]

230. Le Cortes fisseranno il trattamento dei segretari del dispaccio durante la loro carica.


Del Consiglio di Stato.


231. Vi sarà un consiglio di Stato composto di quaranta individui che siano cittadini nell’esercizio de’ propri diritti, esclusi gli stranieri ancorchè muniti di carta di cittadinanza.

232. Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra gl’individui che più si sieno distinti per le loro gesta o cognizioni, o per segnalati servigi in taluno dei principali rami di amministrazione governativa dello Stato. Le Cortes non potranno proporre a tal posto nessun individuo che sia deputato delle Cortes al tempo in cui se ne fa l’elezione. Degli individui del consiglio di Stato dodici almeno saranno nativi delle Provincie d’Oltremare.

233. Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes.

234. Per la formazione di questo consiglio si disporrà nelle Cortes una lista in triplo di tutte le classi riferite, colla proporzione indicata, da cui il Re sceglierà i quaranta individui che dovranno comporre il consiglio di Stato, prendendo gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così degli altri.

235. Quando occorrerà vacanza nel consiglio di Stato, le prime Cortes che si terranno, presenteranno al Re tre persone della classe in cui la vacanza sarà avvenuta, onde possa eleggere quello che crederà. [p. 229 modifica]

236. Il consiglio di Stato è l’unico Consiglio del Re quale ne sentirà i pareri ne’ gravi casi governativi, e principalmente per dare o negare la sanzione alle leggi, dichiarare la guerra, e concludere trattati.

237. Apparterrà ad esso consiglio fare al Re la proposta interna per la nomina a tutti i benefizi ecclesiastici ed a tutte le giudicature.

238. Il Re formerà un regolamento per la direzione del consiglio stesso e sarà presentato alle Cortes per l’approvazione.

239. I consiglieri di Stato non potranno essere rimossi senza causa provata innanzi al tribunale supremo di giustizia.

240. Le Cortes fisseranno il trattamento dei consiglieri di Stato.

241. I consiglieri di Stato al prendere possesso del loro posto daranno giuramento in mano del Re di mantenere la costituzione, d’essere fedeli al Re e di consigliarlo in modo conducente al bene della nazione, senza mire particolari o interesse privato.



TITOLO V.

DEI TRIBUNALI E DELLA AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA
CIVILE E CRIMINALE


242. La facoltà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamante ai tribunali.

243. Nè le Cortes nè il Re potranno in alcun caso esercitare le funzioni giudiziarie, avvocare le cause pendenti, nè comandare che siano riassunti i giudizi terminati.

244. Le leggi fisseranno l’ordine e la formalità della procedura, che saranno uniformi in tutti i tribunali, nè le Cortes o il Re potranno dispensarne. [p. 230 modifica]

245. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quella di giudicare e far eseguire il giudicato.

246. Nè potranno tampoco sospendere l’esecuzione delle leggi, nè fare regolamento alcuno per l’amministrazione della giustizia.

247. Nessuno Spagnuolo potrà essere giudicato in cause civili o criminali da nessuna commissione, ma dal solo tribunale competente determinato con autorità della legge.

248. Negli affari comuni, civili e criminali non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

249. Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro del loro Stato, nei termini prescritti o da prescriversi d’ora innanzi dalle leggi.

250. I militari pure godranno di un foro particolare ne’ termini che l’ordinanza prescrive o prescriverà in avanti.

251. Ond’essere nominato magistrato o giudice si richiede essere nato nel territorio delle Spagne, ed avere venticinque anni almeno. Le ulteriori qualità che rispettivamente dovranno avere saranno determinate dalle leggi.

252. I magistrati e giudici non potranno essere levati dai loro impieghi, sieno temporali o perpetui, se non per causa legalmente provata e sentenziata, nè sospesi se non per accusa legalmente intentata.

253. Se al Re giungessero reclami contro qualche magistrato o contro qualche decreto, e fattone esame sembrassero fondati, potrà, inteso il consiglio di Stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente il decreto al supremo tribunale di giustizia, affinchè giudichi conforme alle leggi.

254. Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsabili personalmente i giudici che la commettono. [p. 231 modifica]

255. Il subornamento, la corruzione e la prevaricazione de’ magistrati e giudici producono azione a qualunque individuo contro quelli che ciò commettono.

256. Le Cortes assegneranno a’ magistrati e giudici un soldo conveniente.

257. La giustizia si amministrerà in nome del Re e le esecutorie e provvidenze de’ tribunali superiori si intesteranno del pari in suo nome.

258. Il Codice civile, criminale e di commercio saranno i medesimi per tutta la monarchia, senza pregiudizio delle variazioni che per particolari circostanze le Cortes potessero farvi.

259. Vi sarà nelle Cortes un tribunale che si chiamerà supremo tribunale di giustizia.

260. Le Cortes determineranno il numero de’ magistrati che hanno da comporlo e le aule nelle quali si dovranno distribuire.

261. Tocca a questo supremo tribunale:

1. Decidere di tutte le competenze delle udienze fra di esse in tutto il territorio spagnuolo e quelle delle udienze coi tribunali che esistono nella penisola ed isole adiacenti. Per l’Oltremare si determineranno queste ultime secondo che sarà determinato dalle leggi.

2. Giudicare i segretari di Stato e del dispaccio, quando le Cortes decreteranno farsi luogo all’istruzione del processo.

3. Conoscere tutte le cause di destituzione o sospensione de’ consiglieri di Stato e dei magistrati delle udienze.

4. Conoscere delle cause criminali de’ segretari di Stato e dei ministri, de’ consiglieri di Stato e de’ magistrati delle udienze; appartenendo al capo politico a ciò autorizzato l’instruzione del processo onde rimetterlo a quel tribunale.

[p. 232 modifica]

5. Conoscere di tutte le cause criminali che si promovessero contro gli individui di questo supremo tribunale. Se succedesse il caso di dover mettere a prova la responsabilità di questo supremo tribunale, le Cortes, previa la formalità stabilita nell’art. 228, procederanno alla nomina a questo fine, di un tribunale composto di nove giudici che saranno estratti a sorte da un numero doppio.

6. Conoscere della residenza di qualunque pubblico impiegato che vi sia soggetto per disposizione delle leggi.

7. Conoscere di tutti gli assunti contenziosi pertinenti al patronato regio.

8. Conoscere de’ ricorsi di forza di tutti i tribunali ecclesiastici superiori delle Cortes.

9. Conoscere de’ ricorsi di nullità che si interporranno contro le sentenze proferite in ultima istanza, all’unico oggetto di riprendere la lite e rimetterla, e mettere ad esecuzione la responsabilità di cui si tratta nell’articolo 254; quanto alle provincie d’Oltremare, si conoscerà di questi ricorsi nelle udienze, nella forma di cui si parlerà a suo luogo.

10. Udire i dubbi degli altri tribunali sull’intelligenza di qualche legge e consultare sopra di esse il re colle ragioni che avrà, affinchè promova la conveniente dichiarazione nelle Cortes.

11. Esaminare le liste delle cause civili e criminali che debbono rimettergli le udienze, onde promovere la pronta amministrazione della giustizia, trasmetter copia di esse al governo, e disporne la pubblicazione col mezzo della stampa per il medesimo oggetto.

262. Tutte le cause civili e criminali si condurranno a fine entro il territorio di cadauna udienza.

263. Apparterrà alle udienze di conoscere di tutte le cause civili delle giudicature inferiori della sua [p. 233 modifica]giurisdizione in seconda e terza istanza, e lo stesso si dica delle criminali, secondo determinano le leggi, come pure delle cause di sospensione e destituzione de’ giudici inferiori del suo circondario nel modo prescritto dalle leggi, dandone conto al Re.

264. I magistrati che avessero giudicato in seconda istanza, non potranno assistere alla stessa causa in terza.

265. Apparterrà pure alle udienze il conoscere delle competenze fra tutti i giudici subalterni del suo territorio.

266. Apparterrà loro di conoscere dei ricorsi di forza che si introdurranno dai tribunali e autorità ecclesiastica del loro circondario.

267. Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle cause che si formeranno per delitti, e le liste delle cause civili e criminali pendenti nei loro tribunali, con esposizione dello stato dell’uno e dell’altro, a fine di promovere la più pronta amministrazione della giustizia.

268. Alle udienze d’Oltremare apparterrà inoltre di conoscere dei ricorsi di nullità, dovendo questi esser interposti a quelle udienze che sono in numero sufficiente per la formazione di tre aule, e che non abbiano conosciuto di quella causa in nessuna istanza. Nelle udienze che non constino di un tal numero, passeranno questi ricorsi d’una in altra in quelle comprese nel distretto di un medesimo governo superiore e nel caso che in questo non vi sia più di un’udienza, andranno alla più vicina dell’altro distretto.

269. Dichiarata la nullità, l’udienza che ne conobbe ne darà conto con relazione che contenga gli allegati convenienti al supremo tribunale di giustizia, onde mettere in opera la responsabilità di cui tratta l’articolo 234. [p. 234 modifica]

270. Le udienze rimetteranno tutti gli anni al supremo tribunale di giustizia delle liste esatte delle cause civili, e di sei in sei mesi delle criminali, tanto esaurite quanto pendenti, con espressione dello stato in cui esse si troveranno, comprese quelle che avessero già subiti dei giudicati inferiori.

271. Si determinerà con leggi e regolamenti speciali il numero dei magistrati delle udienze, che non potranno essere meno di sette, la forma di questi tribunali ed il luogo della residenza.

272. Quando venga il tempo di farsi la conveniente divisione del territorio spagnuolo indicato nell’art. 11, si determinerà per rispetto ad essa il numero di udienze da stabilirsi, e si assegnerà loro il circondario.

273. Si stabiliranno dei distretti proporzionalmente eguali, ed in ogni capo distretto vi sarà una giudicatura corrispondente.

274. Le facoltà di questi giudici si limiteranno unicamente al contenzioso, e le leggi determineranno quelle che avranno da appartenere a quelli della capitale e suo distretto, come pure, fino a qual somma potranno conoscere negli affari civili senza appello.

275. In tutti i paesi vi saranno degli alcaldi, e le leggi determineranno l’estensione delle loro facoltà, tanto nel contenzioso che nell’economico.

276. Tutti i giudici de’ tribunali inferiori dovranno dar conto, al più tardi entro il terzo giorno, alla loro rispettiva udienza delle cause che si formeranno per delitti commessi nel loro territorio, e continueranno in seguito, dando conto dello stato di esse nelle epoche in cui l’udienza lo prescrive.

277. Dovranno parimenti rimettere all’udienza rispettiva delle liste generali, tutti i sei mesi, delle cause civili, ed ogni tre, delle criminali che pendessero dinanzi a loro, coll’indicazione del loro stato. [p. 235 modifica]

278. Le leggi decideranno se debbono esservi i tribunali speciali per conoscere certi determinati affari.

279. I magistrati e giudici, al prender possesso de’ loro posti, giureranno di mantenere la costituzione, di essere fedeli al Re, di osservare le leggi ed amministrare imparzialmente la giustizia.


Dell’amministrazione di giustizia nel civile.


280. Non si potrà privare alcun Spagnuolo del diritto di terminare le sue differenze col mezzo di giudici arbitri, eletti da ambe le parti.

281. La sentenza fatta dagli arbitri si eseguirà se le parti nel compromesso non si avessero riservato il diritto di appellare.

282. L’alcalde di ogni popolazione eserciterà in essa l’ufficio di conciliatore, e quello il quale abbia qualche cosa da dimandare per affari civili o per ingiurie dovrà presentarsi ad esso con quest’oggetto.

283. L’alcalde con due buoni uomini, nominati uno per ogni parte, ascolterà il dimandante e il dimandato, sentendo le ragioni, in cui rispettivamente appoggiano la loro pretesa, e prenderà, udito il sentimento dei due assistenti, la provvidenza che gli parerà propria, affine di terminare il litigio senza maggior progresso, come lo si terminerà di fatti, se le parti si acquieteranno con questa stragiudiciale decisione.

284. Senza far constare di aver tentato il mezzo della conciliazione, non s’intavolerà mai nessun litigio.

285. In ogni affare di qualsivoglia importanza non potrà farsi al più che tre istanze e tre sentenze definitive. Quando la terza istanza si è interposta da due sentenze conformi, il numero dei giudici che dovranno [p. 236 modifica]deciderla, dovrà essere maggiore di quello che ha assistito alla seconda nelle forme disposte dalla legge. A questa tocca pure determinare, atteso l’entità degli affari e la natura e qualità dei differenti giudizii, qual sentenza ha da essere quella che in ognuno debba essere esecutoria.


Dell’amministrazione della giustizia per affari criminali.


286. Le leggi regoleranno l’amministrazione della giustizia per il criminale, di maniera che il processo sia formato con sollecitudine e senza viziature, affinchè i delitti siano prontamente castigati.

287. Nessun Spagnuolo potrà essere preso senza che preceda informazione sommaria del fatto per il quale meriti secondo la legge di essere castigato con pena corporale, e similmente senza un mandato del giudice in iscritto che lo ordini, e questo se glielo notificherà nell’atto stesso dell’imprigionamento.

288. Ogni persona dovrà obbedire a questi mandati, e qualunque resistenza sarà reputata grave delitto.

289. Quando si facesse resistenza o si cercasse la fuga, potrà essere usata la forza per assicurarsi della persona.

290. L’arrestato, prima di essere posto in prigione, sarà presentato al giudice quando non abbia cosa che lo impedisse onde riceva la dichiarazione. Ma se questo non potesse verificarsi, si condurrà alla carcere in qualità di detenuto, ed il giudice riceverà la dichiarazione dentro le 24 ore.

291. La dichiarazione dell’arrestato sarà senza giuramento che da niuno si ha da volere in materie criminali sopra il fatto proprio. [p. 237 modifica]

292. In fragranti ogni delinquente può essere arrestato, e tutti possono arrestarlo e condurlo alla presenza del giudice; presentato a questo e messo sotto custodia, si procederà in tutto come si prescrive nelli due articoli precedenti.

293. Se si risolverà che l’arrestato debba essere posto in carcere, e che vi resti in qualità di prigione, si proveranno i motivi, e di ciò si darà copia all’alcalde, perchè l’inserisca nel libro dei prigioni, senza il qual requisito non lo ammetterà l’alcalde, in tal qualità sotto le più strette responsabilità.

294. Si farà sequestro dei beni solo quando si proceda per delitti che uniscano la responsabilità pecuniaria, o quello si farà in proporzione alla quantità, a cui questa possa estendersi.

295. Non potrà esser messo in carcere quello che dia una garanzia, nei casi che la legge non proibisca espressamente che si ammetta la garanzia.

296. In qualunque stato della causa apparisca, che non possa imporsi al preso pena corporale, si porrà in libertà sotto garanzia.

297. Si disporranno le prigioni in maniera che servano per assicurare e non per molestare i detenuti, e però l’alcalde farà tenere questi in buona custodia, e separati quelli che gli sia ingiunto di tenere senza comunicazione, non però in camerotti sotterranei o malsani.

298. La legge determinerà la frequenza con cui si dovrà fare la visita delle carceri e fare che nessun prigioniero tralasci di presentarsi alla medesima sotto nessun pretesto.

299. Il giudice e l’alcalde che mancassero al disposto negli articoli precedenti saran castigati come rei di detenzione arbitraria, locchè sarà compreso come delitto nel codice criminale. [p. 238 modifica]

300. Entro le ventiquattr’ore si manifesterà, al trattato come reo, la causa del suo imprigionamento e il nome del suo accusatore se vi fosse.

301. Nel prendere le deposizioni del trattato come reo, gli si leggeranno interamente tutti documenti e le dichiarazioni dei testimonii con i nomi di questi, e se non li conoscesse, se gli daranno tutte le notizie che domanderà, perchè possa venire in conoscimento, onde saper chi sono.

302. Il processo da ora innanzi sarà pubblico nel modo e forma che determinerà la legge.

303. Non si userà nessun tormento nè violenza.

304. Non s’imporrà nemmeno la pena di confisca dei beni.

305. Nessuna pena che s’imponga per qualunque delitto che sia, ha da trascendere per nessun termine alla famiglia di quello che la soffre, e terrà tutto il suo effetto precisamente solo sopra quello che la meritò.

306. Non potrà essere spianata la casa di nessun Spagnuolo se non nelli casi determinati dalla legge per il buon ordine e sicurezza dello Stato.

307. Se col tempo credessero le Cortes che convenisse qualche distinzione tra i giudici del fatto e quelli del diritto, lo stabiliranno nella forma che giudicheranno conveniente.

308. Se in straordinarie circostanze la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la Monarchia o in parte di essa la sospensione di alcune formalità prescritte in questo capitolo per l’arresto dei delinquenti, potranno le Cortes decretarla per un tempo determinato. [p. 239 modifica]



TITOLO VI.

DEL GOVERNO INTERNO DELLE PROVINCIE E DELLE COMUNI



Delle Municipalità.

309. Pel governo interno dei comuni vi saranno delle municipalità composte dell’alcalde o alcaldi, de’ reggitori, e del procuratore-sindaco, e presiedute dal capo politico se vi sia, ed in sua mancanza dall’alcalde o dall’alcalde anziano in nomina, se ve ne siano due.

310. Vi saranno delle municipalità in que’ comuni che non ne avessero, e in cui convenisse che vi fossero; nè potranno starne senza quelli che da per sè, o colle loro dipendenze ascendessero a mille anime, come pure si assegneranno loro i corrispondenti confini.

311. Le leggi determineranno il numero d’individui di ogni classe che devono comporre la municipalità dei comuni, per rispetto alla loro popolazione.

312. Gli alcaldi, reggitori e procuratori-sindaci si nomineranno in via elettiva ne’ comuni, cessando le prerogative dei reggitori ed altri che fungessero ufficii perpetui, sotto qualsivoglia titolo o denominazione.

313. Tutti gli anni nel mese di dicembre si riuniranno i cittadini di ogni comune, per eleggere a pluralità di voti, proporzionatamente alla loro popolazione, un determinato numero di elettori residenti nello stesso comune ed attualmente nell’esercizio dei diritti di cittadino.

314. Gli elettori nomineranno in quello stesso mese a pluralità assoluta di voti l’alcalde o alcaldi, reggitori, e procuratore o procuratori-sindaci, affinchè entrino in esercizio delle loro funzioni il primo gennaio dell’anno seguente. [p. 240 modifica]

315. Gli alcaldi si cambieranno tutti gli anni, i reggitori per metà ogni anno, come pure i procuratori-sindaci se ve ne sian due; se un solo, si cambierà tutti gli anni.

316. Quegli che avrà esercito uno qualunque di questi incarichi, non potrà essere rieletto ad alcuno di essi, sinchè non sieno passati per lo meno due anni, quando però ciò sia compatibile colla quantità della popolazione.

317. Ond’essere alcalde, reggitore o procurator-sindaco, oltre all’essere cittadino nell’esercizio de’ suoi diritti, si esige l’essere maggiore di venticinque anni con cinque per lo meno di domicilio e residenza nel comune. Le leggi determineranno le altre qualità che devono avere questi impiegati.

318. Non potrà essere alcalde, reggitore, nè procurator-sindaco alcun impiegato pubblico di nomina regia in attuale esercizio, ben inteso che non sono compresi in questa eccezione quelli che servono nelle milizie nazionali.

319. Tutti gl’impieghi municipali sopra riferiti andranno per giro, senza che alcuno possa esserne dispensato che con causa legale.

320. Vi sarà un segretario per ogni municipalità, eletto da essa a pluralità assoluta di voti, e pagato coi fondi comunali.

321. Le municipalità saranno incaricate:

1. Della polizia sanitaria e di pubblico comodo.

2. Di prestar mano all’alcalde in tutto ciò che riguardi la sicurezza delle persone e sostanze degli abitanti, e la conservazione dell’ordine pubblico.

3. Dell’amministrazione ed impiego de’ fondi naturali o straordinari del comune, in modo conforme alle leggi e regolamenti, coll’incombenza di nominare il cassiere sotto responsabilità di quelli che lo nominano.

[p. 241 modifica]

4. Del riparto e dell’incasso delle contribuzioni, non che di rimettere al rispettivo tesoriere.

5. Della sorveglianza di tutte le scuole di primi rudimenti e degli altri stabilimenti di educazione che sono mantenute a spese del comune.

6. Della sorveglianza degli ospitali, ospizii, case di esposti ed altri stabilimenti di pubblica beneficenza, colle regole per essi prescritte.

7. Della sorveglianza alla costruzione e ristauro delle strade, argini, ponti e barriere, de’ boschi e delle piantagioni del comune e di tutte le opere pubbliche di necessità, utilità ed ornato.

8. Di formare i regolamenti municipali del comune, e presentargli alle Cortes per la loro approvazione col mezzo della deputazione provinciale che le accompagnerà colla sua informazione.

9. Di promovere l’agricoltura, l’industria ed il commercio secondo la località e le circostanze del comune, non che quanto possa essergli utile e proficuo.

322. Se occorressero lavori od altri oggetti di pubblica utilità, e per non essere bastanti i fondi naturali ne facesse uopo di straordinarj, non potranno questi essere imposti senza aver prima ottenuta col mezzo della deputazione provinciale l’approvazione delle Cortes. Nel caso d’urgenza del lavoro od oggetto a cui vengono destinati, potranno le municipalità metterli interinalmente in opera, sempre però col consenso della stessa deputazione, sinchè pende la risoluzione delle Cortes. Questi fondi straordinarj si amministrano in tutto e per tutto come i fondi ordinarj.

323. Le municipalità disimpegneranno tutte queste funzioni sotto l’inspezione della deputazione provinciale, alla quale renderanno conto documentato, tutti gli anni, de’ fondi pubblici che avranno incassati ed impiegati. [p. 242 modifica]


Del governo politico delle provincie
e delle deputazioni provinciali.


324. Il governo politico delle provincie apparterrà al capo supremo nominato dal Re in cadauna di esse.

325. In ogni provincia vi sarà una deputazione chiamata provinciale destinata a promuoverne il ben essere, e presieduta dal capo supremo.

326. Questa deputazione sarà composta del presidente, dell’intendente e di sette individui eletti colle forme che si diranno, senza impedimento che le Cortes possano variare questo numero come credessero conveniente o lo esigessero le circostanze, fatta che sia la nuova divisione per provincie di cui tratta l’art. 11.

327. La deputazione provinciale si rinnoverà tutti i due anni per metà, sortendo la prima volta il maggior numero, e la seconda il minore, e così successivamente.

328. L’elezione di questi individui si farà dagli elettori di distretto il giorno dopo d’avere nominato i deputati alle Cortes, coll’ordine medesimo con cui si nominano questi.

329. Nello stesso tempo e colla stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione.

330. Ond’essere individuo della deputazione provinciale si richiede d’essere cittadino nell’esercizio de’ propri diritti, di avere venticinque anni compiti, di essere nativo o abitante della provincia con sette anni di residenza per lo meno, ed avere il sufficiente per mantenersi con decenza; e non potrà esserlo nessuno degli impiegati di nomina regia di cui si parla nell’art. 318.

331. Affinchè uno stesso individuo possa essere eletto per la seconda volta dovrà essere trascorso per lo meno lo spazio di quattro anni, da che ha cessato dalle sue funzioni. [p. 243 modifica]

332. Quando il capo superiore della provincia non potesse presiedere alla deputazione, vi presiederà l’intendente, ed in sua mancanza il votante primo nominato.

333. La deputazione nominerà un segretario pagato coi fondi pubblici della provincia.

334. Terrà la deputazione novanta giorni di sessione al più in ogni anno, distribuiti ne’ tempi che si crederanno più convenienti. Nella penisola dovranno trovarsi riunite le deputazioni per il primo di marzo, ed oltremare per il primo di giugno.

335. Sarà incumbenza di queste deputazioni:

1. Assistere ed approvare il riparto fatto ai comuni delle contribuzioni spettanti alla provincia.

2. Vegliare al buon impiego de’ fondi comunali, ed esaminare i conti, affinchè col loro visto buono ne possa sortire la superiore approvazione, curando che sieno osservate in tutto le leggi ed i regolamenti.

3. Aver cura che sieno formate delle municipalità dove è conveniente che ve ne sia, conforme a quanto si è provveduto coll’art. 310.

4. Se occorressero nuovi lavori di utilità della provincia, o ristauro de’ già fatti, proporre al governo i fondi straodinarj che si crederanno più opportuni alla loro esecuzione, onde ottenerne il necessario permesso dalle Cortes.

Oltremare, se l’urgenza dell’opera pubblica non permettesse di attendere la risoluzione delle Cortes, potrà la deputazione, con espresso assenso del capo della provincia, impiegar tosto i fondi straordinarj, dandone immediato conto al governo per l’approvazione delle Cortes.

Per la riscossione de’ fondi straordinarj la deputazione nominerà, sotto la sua responsabilità, un depositario, ed i conti dello speso, esaminati dalla deputazione si [p. 244 modifica]rimetteranno al governo perchè vi faccia le sue annotazioni e riconoscimenti, e li passi finalmente alle Cortes per la loro approvazione.

5. Promovere l’educazione della gioventù conforme ai piani approvati, ed incoraggire l’agricoltura, l’industria ed il commercio, proteggendo gli inventori di nuove scoperte in qualunque di questi rami.

6. Dar parte al governo degli abusi che rilevassero nell’amministrazione delle rendite pubbliche.

7. Formare il censimento e la statistica delle provincie.

8. Aver cura perchè gli stabilimenti pii e di beneficenza ottengano il loro fine rispettivo, proponendo al governo le regole che stimeranno conducenti alla riforma degli abusi che saranno da esse osservati.

9. Dar parte alle Cortes delle infrazioni della costituzione che si osservassero nella provincia.

10. Le deputazioni delle provincie d’oltremare veglieranno per l’economia, ordine e progressi delle missioni destinate alla conversione degli Indiani infedeli, gli incaricati delle quali daranno ragione del loro operato in questa materia, onde evitare gli abusi; il che tutto sarà dalle deputazioni posto sott’occhio al governo.

336. Se qualche deputazione abusasse delle sue facoltà, potrà il Re sospendere i votanti che la compongono, dando parte alle Cortes di questa disposizione, e de’ motivi di essa onde possano prendere la determinazione che più convenga; durante la sospensione entreranno in funzione i supplenti.

337. Tutti gli individui delle municipalità e delle deputazioni di provincia, all’entrare nell’esercizio delle loro funzioni presteranno giuramento, quelli in mano del capo politico dove vi sia, ed in sua mancanza, [p. 245 modifica]dell’alcalde primo nominato, e questi nelle mani del capo supremo della provincia, di mantenere la Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, osservare le leggi, essere fedeli al Re, ed adempiere religiosamente alle obbligazioni della loro carica.



TITOLO VII.

DELLE CONTRIBUZIONI

338. Le Cortes stabiliranno e confermeranno annualmente le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali o municipali, sussistendo le antiche finchè ne sia pubblicata la derogazione o l’imposizione delle nuove.

339. Le contribuzioni si ripartiranno fra tutti gli Spagnuoli proporzionatamente ai loro averi, senza eccezione e privilegio di sorte.

340. Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese decretate dalle Cortes per il bisogno pubblico in tutti i rami.

341. Affinchè le Cortes possano fissare le spese in tutti i rami del pubblico servigio, e le contribuzioni per coprirle, il segretario del dispaccio delle finanze presenterà loro tosto che sieno riunite, il prospetto generale di quelle che si credono indispensabili, raccogliendo da cadauno degli altri segretari del dispaccio ciò che riguarda il loro ramo rispettivo.

342. Lo stesso segretario del dispaccio delle finanze presenterà col prospetto delle spese il piano delle contribuzioni che devono imporsi per supplirvi.

343. Se qualche contribuzione sembrasse al Re grave o pregiudicievole, lo farà sapere alle Cortes col mezzo del segretario del dispaccio delle finanze, indicando al [p. 246 modifica]tempo stesso quella ch’ei crederebbe più conveniente sostituirvi.

344. Fissata la quota della contribuzione diretta, le Cortes ne approveranno il riparto tra le provincie, a cadauna delle quali verrà assegnato il contributo corrispondente alla sua ricchezza, per lo che il ministro delle finanze presenterà pure il necessario prospetto.

345. Vi sarà un tesoro generale per tutta la nazione, al quale toccherà disporre di tutti i prodotti di qualunque rendita destinata all’uso dello Stato.

346. Vi sarà in ogni provincia una cassa in cui entreranno tutti i fondi che si ritrarranno da essa per conto del pubblico erario. Queste casse particolari saranno in corrispondenza colla generale, a disposizione della quale terranno tutti i loro fondi.

347. Nessun pagamento sarà ammesso in conto al tesoro generale, se non sarà stato fatto in virtù di decreto reale segnato dal ministro delle finanze, in cui si esprimano la spesa a cui se ne destina l’importo, ed il decreto delle Cortes con cui viene autorizzata la spesa.

348. Affinchè il tesoro generale renda i suoi conti colla conveniente purità, il dare e l’avere dovranno essere riveduti rispettivamente dalle camere dei conti per il prodotto e la distribuzione del reddito pubblico.

349. Una istruzione particolare regolerà questi ufficii, di maniera che servano al fine del loro istituto.

350. Per l’esame di tutti i conti dei fondi pubblici vi sarà una camera suprema dei conti, che sarà organizzata con una legge speciale.

351. Il conto del tesoro generale, che comprenderà l’incasso annuo di tutte le contribuzioni e rendite, ed il loro impiego, tosto che avrà ricevuto l’approvazione finale delle Cortes, sarà stampato, pubblicato e trasmesso alle deputazioni di provincia ed alle municipalità. [p. 247 modifica]

352. Nel modo stesso saranno stampati, pubblicati e comunicati i conti resi dai ministri delle spese fatte nei loro rispettivi rami.

353. Il maneggio delle finanze resterà sempre indipendente da qualunque altra autorità, fuori di quella a cui sarà stato affidato.

354. Non vi saranno dogane che nei porti di mare ed alle frontiere; ben inteso che questa disposizione non comincierà ad avere il suo effetto finchè le Cortes non l’abbiano determinato.

355. Il debito pubblico liquido sarà una delle prime cure delle Cortes, e metteranno esse la più grande diligenza a fare che se ne vada verificando la progressiva estinzione, non che il pagamento degli interessi alle loro scadenze, regolando tutto il concernente la direzione di questo ramo importante, tanto rispetto alle imposte straordinarie che si stabilissero, le quali saranno amministrate affatto separatamente dal tesoro generale, come rispetto agli uffizi dei conti e ragioni.



TITOLO VIII.

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE



Delle Truppe di servizio permanente.

356. Vi sarà una forza militare nazionale permanente di terra e di mare per la difesa esterna dello Stato e la conservazione dell’ordine interno.

357. Le Cortes fisseranno annualmente il numero di truppe che saranno necessarie secondo le circostanze, non che il modo di levarle, che sarà il più conveniente.

358. Le Cortes fisseranno del pari annualmente il numero di vascelli della marina militare, che dovranno armarsi o conservarsi armati. [p. 248 modifica]

359. Le Cortes stabiliranno col mezzo delle rispettive ordinanze quanto è relativo alla disciplina, ordine dei gradi, appuntamenti, amministrazione e quanto convenga alla buona costituzione degli eserciti e dell’armata navale.

360. Si stabiliranno delle scuole militari per l’insegnamento e l’istruzione di tutte le diverse armi degli eserciti e delle armate navali.

361. Nessuno Spagnuolo potrà sottrarsi al servigio militare quando e nella forma con cui sarà chiamato dalle leggi.


Delle milizie nazionali.


362. Vi saranno in ogni provincia dei corpi di milizia nazionale, composti di abitanti di ognuna di esse, proporzionatamente alla loro popolazione e circostanze.

363. Si regolerà con una ordinanza particolare il modo della loro formazione, il loro numero e la speciale loro costituzione in tutti i loro rami.

364. Il servizio di queste milizie non sarà continuo, ed avrà solamente luogo quando le circostanze il richieggano.

365. In caso di necessità potrà il Re disporre di questa forza dentro la rispettiva provincia; nè potrà impiegarla fuori essa senza di esservi autorizzato dalle Cortes.



TITOLO IX.

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

366. In tutti i comuni della Monarchia si stabiliranno delle scuole di primi rudimenti, nelle quali si insegnerà ai fanciulli a leggere, scrivere e far conti ed il [p. 249 modifica]catechismo della religione cattolica, che conterrà inoltre una breve disposizione delle obbligazioni civili.

367. Sarà del pari regolato e fissato il numero competente di università e di altri stabilimenti di pubblica istruzione, che saranno giudicati convenienti all’insegnamento di tutte le scienze, della letteratura e delle belle arti.

368. Il piano d’insegnamento generale sarà uniforme in tutto il regno, dovendo spiegarsi la Costituzione politica della Monarchia in tutte le università e stabilimenti letterarj, ne’ quali s’insegnino le scienze ecclesiastiche e politiche.

369. Vi sarà una direzione generale degli studj, composta di persone di nota dottrina, a cui sarà appoggiata sotto l’autorità del governo l’ispezione del pubblico insegnamento.

370. Le Cortes col mezzo di piani e statuti speciali regoleranno quanto appartenga all’importante oggetto della pubblica istruzione.

371. Tutti gli Spagnuoli hanno libertà di scrivere, stampare, pubblicare le loro idee politiche senza bisogno di licenza, revisione o approvazione alcuna anteriore alla pubblicazione, sotto le restrizioni e la responsabilità che saranno stabilite dalle leggi.



TITOLO X.

DELL’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DEL MODO DI PROCEDERE
PER CAMBIAMENTI DA FARSI IN ESSA


372. Le Cortes nelle prime loro sessioni prenderanno in considerazione le trasgressioni alla Costituzione che fossero loro state fatte presenti, onde porvi il conveniente rimedio e renderne responsabili i contravventori. [p. 250 modifica]

373. Qualunque Spagnuolo ha diritto di fare rimostranze alle Cortes o al Re, onde reclamare l’osservanza della Costituzione.

374. Qualunque persona esercente pubblico incarico, civile, militare o ecclesiastico, presterà giuramento al suo prendere possesso, di mantenere la Costituzione, di essere fedele al Re, ed adempiere debitamente alle proprie funzioni.

375. Finchè non sieno passati otto anni dall’essersi posta in pratica la Costituzione in tutte le sue parti, non si potrà proporre alterazione, aggiunta o riforma ad alcuno degli articoli della stessa.

376. Per fare qualche alterazione, aggiunta o riforma nella Costituzione sarà necessario che la deputazione la quale dovrà ciò decretare definitivamente, venga autorizzata con poteri speciali a questo effetto.

377. Qualunque proposizione di riforma, per qualche articolo della Costituzione, dovrà farsi per iscritto ed essere appoggiata e firmata almeno da venti deputati.

378. La proposizione di riforma si leggerà per tre volte coll’intervallo di sei giorni dall’una all’altra lettura; e dopo la terza, si delibererà se siavi luogo a discutere.

379. Ammessa che sia alla discussione, si procederà in ciò fare colle stesse formalità e trafile prescritte per la formazione delle leggi, dopo di che si proporrà alla votazione se siavi luogo a trattarne di nuovo nella seguente deputazione generale, ed affinchè ciò possa aversi per dichiarato, dovranno concorrere le due terze parti di voti.

380. La deputazione generale successiva, previe le stesse formalità in tutte le loro parti, potrà dichiarare in qualunque de’ due anni delle sue sessioni, purchè concorrano in ciò le due terze parti de’ voti, farsi luogo all’autorizzamento de’ poteri speciali per la riforma. [p. 251 modifica]

381. Fatta questa dichiarazione sarà pubblicata e comunicata a tutte le provincie; e secondo il tempo in cui sarà stata fatta, determineranno le Cortes se la deputazione prossimamente immediata o la susseguente a questa, debba esser quella che abbia da ottenere i poteri speciali.

382. Saranno questi conceduti dalle Giunte elettorali di provincia, aggiungendo ai poteri ordinari la clausola seguente: — «Sono pure accordati poteri speciali per fare nella Costituzione la riforma di cui tratta il decreto delle Cortes, ed il cui tenore è il seguente: (e qui il decreto elettorale) il tutto conforme al prescritto dalla stessa Costituzione, obbligandosi a riconoscere e ritenere per costituzionale ciò che in virtù di esso avranno determinato.»

383. La riforma proposta sarà di bel nuovo discussa, e se sarà stata approvata da’ due terzi de’ deputati, passerà ad essere legge costituzionale, e come tale sarà promulgata fra le Cortes.

384. Una deputazione presenterà il decreto di riforma al Re, perchè la faccia pubblicare e diramare a tutte le autorità e paesi della Monarchia.

Cadice, 18 marzo 1812.


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