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zione in seconda e terza istanza, e lo stesso si dica delle criminali, secondo determinano le leggi, come pure delle cause di sospensione e destituzione de’ giudici inferiori del suo circondario nel modo prescritto dalle leggi, dandone conto al Re.

264. I magistrati che avessero giudicato in seconda istanza, non potranno assistere alla stessa causa in terza.

265. Apparterrà pure alle udienze il conoscere delle competenze fra tutti i giudici subalterni del suo territorio.

266. Apparterrà loro di conoscere dei ricorsi di forza che si introdurranno dai tribunali e autorità ecclesiastica del loro circondario.

267. Riceveranno pure da tutti i giudici subalterni del loro territorio avvisi puntuali delle cause che si formeranno per delitti, e le liste delle cause civili e criminali pendenti nei loro tribunali, con esposizione dello stato dell’uno e dell’altro, a fine di promovere la più pronta amministrazione della giustizia.

268. Alle udienze d’Oltremare apparterrà inoltre di conoscere dei ricorsi di nullità, dovendo questi esser interposti a quelle udienze che sono in numero sufficiente per la formazione di tre aule, e che non abbiano conosciuto di quella causa in nessuna istanza. Nelle udienze che non constino di un tal numero, passeranno questi ricorsi d’una in altra in quelle comprese nel distretto di un medesimo governo superiore e nel caso che in questo non vi sia più di un’udienza, andranno alla più vicina dell’altro distretto.

269. Dichiarata la nullità, l’udienza che ne conobbe ne darà conto con relazione che contenga gli allegati convenienti al supremo tribunale di giustizia, onde mettere in opera la responsabilità di cui tratta l’articolo 234.