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ogni elezione. Se nessuno avesse ottenuto la pluralità assoluta dei voti, li due che avranno ottenuto il maggior numero, entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà maggior numero di voti. In caso di parità, deciderà la sorte.

75. Per essere elettore di territorio si richiede di essere cittadino che si trovi nell’esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore dei venticinque anni, abitante e residente nel territorio, che sia di stato secolare o dell’ecclesiastico secolare, potendo cadere l’elezione nei cittadini che compongono l’assemblea, e in quelli fuori della stessa.

76. Il segretario estenderà l’atto che dovrà essere firmato dal presidente e dagli assistenti allo scrutinio, e se ne darà copia firmata dalli medesimi alla persona o persone elette per farne constare la nomina. Il presidente di quest’assemblea rimetterà altra copia firmata da lui e dal segretario al presidente dell’assemblea di provincia, ove si farà notoria l’elezione per mezzo delle carte pubbliche.

77. Nelle assemblee elettorali di territorio si osserverà tutto quello che è prescritto per le assemblee elettorali di parrocchia negli articoli 55, 56, 57 e 58.


Delle assemblee elettorali di provincia.


78. Le assemblee elettorali di provincia si comporranno degli elettori di tutti gli territorii di essa che si uniranno nella capitale, alla fine di nominare li deputati che le competono per assistere alle Cortes come rappresentanti della nazione.

79. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole adiacenti la prima domenica del mese di dicembre dell’anno antecedente alle Cortes.