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Murzia, Navarra, Provincie Vascongade, Siviglia e Valenza, le Isole Baleari e le Canarie, con le altre possessioni di Africa. Nell’America Settentrionale, la Nuova Spagna, con la Nuova Galizia e Penisola de Youckatan, Guatimala, le provincie interne di Oriente, Provincie interne d’Occidente, l’isola di Cuba, con le due Floride, la parte spagnuola dell’isola di San Domingo, e l’isola di Porto Ricco, con le altre adiacenti a queste ed al continente nell’uno ed altro mare. Nell’America Meridionale, la Nuova Granata, Venezuola, il Perù, Chili, le provincie del Rio della Plata, e tutte le isole adiacenti nel mare Pacifico, e nell’Atlantico. Nell’Asia le isole Filippine e quelle che dipendono dal loro governo.

11. Si farà una divisione più conveniente del territorio spagnuolo, con una legge costituzionale, tosto che le circostanze politiche della nazione lo permetteranno.


Della Religione.


12. La Religione della Nazione Spagnuola è, e sarà perpetuamente la Cattolica Apostolica Romana, unica veritiera. La Nazione la protegge con leggi savie e giuste, e proibisce l’esercizio di qualunque altra.


Del Governo.


13. L’oggetto del Governo è la felicità della nazione, posto che il fine d’ogni società politica, non è altro che il ben essere degl’individui che la compongono.

14. Il Governo della Nazione Spagnuola, è una Monarchia moderata ereditaria.

15. La potestà di fare le leggi, risiede nelle Cortes con il Re.

16. La potestà di far eseguire le leggi, risiede nel Re.