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28. La base per la rappresentazione nazionale è la medesima in tutti e due gli emisferi.
29. Questa base è la popolazione composta dai nazionali che per ambe le linee siano originarii dei dominii Spagnuoli, e di quelli che abbiano ottenuto dalle Cortes la carta di cittadino, come pure di quelli compresi nell’art. 21.
30. Per il computo della popolazione dei dominii Europei servirà l’ultimo censimento dell’anno 1797, finchè si possa averne un altro nuovo, e si procederà in modo corrispondente al computo della popolazione di quelli di oltremare, servendo intanto i censimenti più autentici tra quelli ultimamente formati.
31. Per ogni settantamila anime di popolazione composta, come si è detto nell’art. 29, si farà un deputato alle Cortes.
32. Distribuita la popolazione per le differenti Provincie se risultasse in qualcuna l’eccedenza di più di 35 mila anime si eleggerà un deputato di più, come se questa eccedenza ammontasse a 70 mila; se non passasse il numero di 35 mila non sarà calcolata.
33. Se vi fosse qualche provincia la cui popolazione non arrivasse a 70 mila anime, ma non sia sotto i 60 mila, eleggerà per sè un deputato, e se fosse minore di questo numero, si unirà alla sua più vicina per completare il numero di 70 mila ricercato; eccettuato da questa regola l’isola di San Domingo che nominerà un deputato, qualunque sia la sua popolazione.
Della nomina dei deputati delle Cortes.
34. Per l’elezione dei deputati delle Cortes si terranno le assemblee elettorali, di parrocchia, di territorio e di provincia.