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359. Le Cortes stabiliranno col mezzo delle rispettive ordinanze quanto è relativo alla disciplina, ordine dei gradi, appuntamenti, amministrazione e quanto convenga alla buona costituzione degli eserciti e dell’armata navale.
360. Si stabiliranno delle scuole militari per l’insegnamento e l’istruzione di tutte le diverse armi degli eserciti e delle armate navali.
361. Nessuno Spagnuolo potrà sottrarsi al servigio militare quando e nella forma con cui sarà chiamato dalle leggi.
Delle milizie nazionali.
362. Vi saranno in ogni provincia dei corpi di milizia nazionale, composti di abitanti di ognuna di esse, proporzionatamente alla loro popolazione e circostanze.
363. Si regolerà con una ordinanza particolare il modo della loro formazione, il loro numero e la speciale loro costituzione in tutti i loro rami.
364. Il servizio di queste milizie non sarà continuo, ed avrà solamente luogo quando le circostanze il richieggano.
365. In caso di necessità potrà il Re disporre di questa forza dentro la rispettiva provincia; nè potrà impiegarla fuori essa senza di esservi autorizzato dalle Cortes.
TITOLO IX.
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
366. In tutti i comuni della Monarchia si stabiliranno delle scuole di primi rudimenti, nelle quali si insegnerà ai fanciulli a leggere, scrivere e far conti ed il catechi-