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69. In seguito presenteranno gli elettori i certificati della loro nomina, che dovranno essere esaminati dal segretario o dagli assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare, se questi sieno o no in regola. Li certificati del segretario ed assistente allo scrutinio saranno esaminati da una commissione di tre individui dell’assemblea che si nominerà perchè informi pure nel seguente giorno sullo stato degli stessi.
70. In questo giorno congregati gli elettori parrocchiali si leggeranno le informazioni intorno al certificato, e se vi fosse ostacolo per alcuno di essi o degli elettori per difetto di qualcuna delle qualità ricercate, l’assemblea risolverà definitivamente quanto le parerà, e ciò sarà eseguito senza ricorso.
71. Finito questo atto, passeranno gli elettori parrocchiali col presidente, alla Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dall’ecclesiastico di maggior dignità che farà un discorso relativo alle circostanze.
72. Compito questo atto religioso si restituiranno alle case comunali, e occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza leggerà il segretario questo capitolo della Costituzione, e in seguito farà lo stesso il presidente per quanto si contiene nell’articolo 49, e si osserverà tutto quello che in essi viene prescritto.
73. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell’elettore o elettori di territorio, eleggendoli di uno in uno, e per scrutinio secreto mediante cedole nelle quali dovrà essere scritto il nome della persona che ognuno elegge.
74. Finita la votazione, il presidente, il segretario ed assistenti allo scrutinio faranno l’incontro dei voti, e resterà eletto quello che abbia avuto a suo favore almeno la metà dei voti o uno di più, pubblicando il presidente