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Del governo politico delle provincie
e delle deputazioni provinciali.


324. Il governo politico delle provincie apparterrà al capo supremo nominato dal Re in cadauna di esse.

325. In ogni provincia vi sarà una deputazione chiamata provinciale destinata a promuoverne il ben essere, e presieduta dal capo supremo.

326. Questa deputazione sarà composta del presidente, dell’intendente e di sette individui eletti colle forme che si diranno, senza impedimento che le Cortes possano variare questo numero come credessero conveniente o lo esigessero le circostanze, fatta che sia la nuova divisione per provincie di cui tratta l’art. 11.

327. La deputazione provinciale si rinnoverà tutti i due anni per metà, sortendo la prima volta il maggior numero, e la seconda il minore, e così successivamente.

328. L’elezione di questi individui si farà dagli elettori di distretto il giorno dopo d’avere nominato i deputati alle Cortes, coll’ordine medesimo con cui si nominano questi.

329. Nello stesso tempo e colla stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione.

330. Ond’essere individuo della deputazione provinciale si richiede d’essere cittadino nell’esercizio de’ propri diritti, di avere venticinque anni compiti, di essere nativo o abitante della provincia con sette anni di residenza per lo meno, ed avere il sufficiente per mantenersi con decenza; e non potrà esserlo nessuno degli impiegati di nomina regia di cui si parla nell’art. 318.

331. Affinchè uno stesso individuo possa essere eletto per la seconda volta dovrà essere trascorso per lo meno lo spazio di quattro anni, da che ha cessato dalle sue funzioni.