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dei deputati che le appartengono. Se ad alcuna provincia non toccasse di eleggere più di uno o due deputati, eleggerà non ostante un deputato supplente. Questi concorreranno alle Cortes, semprechè si verifichi la morte del principale eletto, o sia impossibilitato a giudizio delle medesime, in qualunque tempo che uno o l’altro accidente si verifichi dopo la elezione.
91. Per essere deputato alle Cortes si richiede di essere cittadino che si trovi nell’esercizio dei suoi diritti, che sia maggiore in età di venticinque anni, e che sia nato nella provincia, e sia stabilito in essa con la residenza almeno di sette anni, e sia di stato secolare, o dell’ecclesiastico secolare, potendo cadere l’elezione nei cittadini che compongono l’assemblea come in quelli fuori di essa.
92. Si richiede inoltre per essere eletto deputato di Cortes di avere una rendita annuale proporzionata procedente dai beni propri.
93. Si sospende la disposizione dell’articolo precedente sino che le Cortes che si terranno d’ora innanzi, dichiarino essere già arrivato il tempo in cui possa avere effetto, stabilendo la quota della rendita e la qualità dei beni. Ciò che allora sarà risoluto si terrà per costituzionale, come se in questo fosse stato espresso.
94. Se succedesse che una medesima persona fosse stata eletta dalla provincia di sua nascita, e da quella ove si trova stabilita, sussisterà, la elezione per il titolo della residenza.
95. I ministri, i consiglieri di Stato e gli impiegati nella casa reale non potranno esser eletti deputati di Cortes.
96. Nemmeno potrà essere eletto deputato di Cortes nessun forestiere, ancorchè abbia ottenuto dalle Cortes carta di cittadino.