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tempo stesso quella ch’ei crederebbe più conveniente sostituirvi.
344. Fissata la quota della contribuzione diretta, le Cortes ne approveranno il riparto tra le provincie, a cadauna delle quali verrà assegnato il contributo corrispondente alla sua ricchezza, per lo che il ministro delle finanze presenterà pure il necessario prospetto.
345. Vi sarà un tesoro generale per tutta la nazione, al quale toccherà disporre di tutti i prodotti di qualunque rendita destinata all’uso dello Stato.
346. Vi sarà in ogni provincia una cassa in cui entreranno tutti i fondi che si ritrarranno da essa per conto del pubblico erario. Queste casse particolari saranno in corrispondenza colla generale, a disposizione della quale terranno tutti i loro fondi.
347. Nessun pagamento sarà ammesso in conto al tesoro generale, se non sarà stato fatto in virtù di decreto reale segnato dal ministro delle finanze, in cui si esprimano la spesa a cui se ne destina l’importo, ed il decreto delle Cortes con cui viene autorizzata la spesa.
348. Affinchè il tesoro generale renda i suoi conti colla conveniente purità, il dare e l’avere dovranno essere riveduti rispettivamente dalle camere dei conti per il prodotto e la distribuzione del reddito pubblico.
349. Una istruzione particolare regolerà questi ufficii, di maniera che servano al fine del loro istituto.
350. Per l’esame di tutti i conti dei fondi pubblici vi sarà una camera suprema dei conti, che sarà organizzata con una legge speciale.
351. Il conto del tesoro generale, che comprenderà l’incasso annuo di tutte le contribuzioni e rendite, ed il loro impiego, tosto che avrà ricevuto l’approvazione finale delle Cortes, sarà stampato, pubblicato e trasmesso alle deputazioni di provincia ed alle municipalità.